Commento alla Sentenza n. 46354 del 2024: Indebita percezione di erogazioni pubbliche e bonus edilizi

La sentenza n. 46354 del 29 ottobre 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante interpretazione riguardo ai reati connessi alla percezione indebita di erogazioni pubbliche, in particolare in relazione ai cosiddetti "bonus" edilizi. La questione centrale riguarda la configurabilità di tale reato in presenza di un'autodichiarazione mendace, e la Corte ha chiarito alcuni aspetti fondamentali.

Il contesto normativo

La legge italiana prevede specifiche norme per la regolamentazione dei bonus edilizi, come il Decreto Legge 19/05/2020 n. 34, che ha introdotto incentivi per la ristrutturazione e l'efficienza energetica degli edifici. Tuttavia, l'applicazione di tali norme ha sollevato dubbi e controversie, specialmente riguardo alla veridicità delle autodichiarazioni presentate dagli utenti per ottenere i crediti d'imposta.

La sentenza e il suo significato

“Bonus” edilizi - Conseguimento di credito di imposta sulla base di autodichiarazione mendace - Reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche - Configurabilità - Tratti differenziali dal reato di truffa ex art. 640-bis cod. pen. Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche e non quello di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis cod. pen., il conseguimento del credito di imposta relativo ai c.d. "bonus" edilizi, ottenuto sulla base di un'autodichiarazione mendace sull'esecuzione dei lavori, difettando della truffa sia l'elemento decettivo, atteso che il controllo dell'Agenzia delle Entrate è successivo all'erogazione, sia il danno patrimoniale per lo Stato, che si realizza solo quando i crediti ceduti vengono materialmente riscossi o compensati ed è, dunque, evento successivo ed eventuale rispetto all'indebita acquisizione della agevolazione fiscale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'opzione della cessione del credito postula comunque l'emissione di fatture che documentino spese relative a lavori o forniture effettivamente realizzate, anche se, per i benefici fiscali diversi dal c.d. "superbonus" al 110%, può prescindersi dalla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori).

La Corte, affrontando la questione della distinzione tra indebita percezione di erogazioni pubbliche e truffa, ha sottolineato che nel caso specifico dell'autodichiarazione mendace per i bonus edilizi, mancano due elementi fondamentali per configurare il reato di truffa. In primo luogo, l'elemento decettivo, in quanto il controllo dell'Agenzia delle Entrate avviene dopo l'erogazione del credito. In secondo luogo, il danno patrimoniale per lo Stato si verifica solo in una fase successiva, quando i crediti vengono effettivamente riscossi.

Implicazioni pratiche e conclusioni

Questa sentenza ha importanti ripercussioni per i contribuenti e i professionisti del settore, poiché chiarisce che la mera presentazione di un'autodichiarazione mendace non integra automaticamente il reato di truffa. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il conseguimento indebito di un credito d'imposta può comunque configurare il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, con le relative sanzioni penali. Pertanto, è essenziale per i cittadini e le imprese prestare attenzione nella documentazione e nella veridicità delle dichiarazioni presentate.

In conclusione, la sentenza n. 46354 del 2024 rappresenta un passo significativo nella giurisprudenza italiana in materia di reati contro la pubblica amministrazione e offre uno spunto di riflessione sull'importanza della correttezza nelle pratiche fiscali e burocratiche.

Studio Legale Bianucci