La Sentenza n. 2034 del 2025 e il Risarcimento nel Trasporto Aereo Internazionale

La sentenza n. 2034 del 28 gennaio 2025 rappresenta un importante passo nella giurisprudenza riguardante il trasporto aereo internazionale, stabilendo significativi orientamenti sul risarcimento per i passeggeri in caso di ritardi. In particolare, questa decisione della Corte di Cassazione italiana si sofferma sulla distinzione tra danno in re ipsa e danno presunto, fornendo chiarimenti essenziali sulla portata dell'articolo 20 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.

Il Contesto della Sentenza

La Corte ha esaminato il caso di un passeggero, T. D. M., il quale, al termine di un viaggio internazionale, ha ricevuto i propri bagagli con un ritardo di due giorni. La questione centrale riguardava la richiesta di risarcimento, sia per il danno da ritardo che per le ulteriori spese sostenute a causa di tale disguido. La decisione ha confermato la validità del risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 della Convenzione di Varsavia, escluso il risarcimento per le spese non debitamente provate.

Analisi della Massima

Trasporto aereo internazionale - Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Risarcimento ex art. 20 - Danno in re ipsa - Esclusione - Danno presunto - Configurabilità - Fattispecie. In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 vale a ristorare il pregiudizio derivante dal ritardo in sé, che integra un danno ricorrente non già "in re ipsa" (vale a dire in ragione della mera lesione dell'interesse protetto) bensì quale conseguenza pregiudizievole distinta dalla violazione dell'interesse, benché presunto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 a un passeggero che, al rientro da un viaggio internazionale, aveva ricevuto i propri bagagli con due giorni di ritardo, rigettando, per converso, la domanda volta alla refusione delle ulteriori spese asseritamente sopportate in conseguenza del suddetto ritardo, siccome sfornita di prova).

Questa massima chiarisce che il risarcimento previsto dall'articolo 20 si applica esclusivamente al danno derivante dal ritardo in sé e non a spese ulteriori non documentate. La Corte ha stabilito che il danno non può essere considerato automaticamente come un danno in re ipsa, ma deve essere dimostrato come una conseguenza concreta del ritardo.

Implicazioni della Sentenza

  • Rafforzamento della tutela dei passeggeri: la decisione conferma il diritto dei passeggeri a ricevere un risarcimento in caso di ritardi, ma con la necessità di fornire prove adeguate per ulteriori richieste di risarcimento.
  • Chiarezza normativa: la sentenza offre una lettura chiara dell'articolo 20 della Convenzione di Varsavia, evitando interpretazioni errate e promuovendo la certezza del diritto nel trasporto aereo.
  • Possibili ricadute su altri casi: le conclusioni della Corte potrebbero influenzare futuri casi simili, stabilendo un precedente importante per la giurisprudenza italiana.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 2034 del 2025 rappresenta un'importante evoluzione nella normativa sul risarcimento per ritardi nel trasporto aereo internazionale. Essa rimarca l'importanza di una prova adeguata per le richieste di risarcimento e chiarisce la distinzione tra danno in re ipsa e danno presunto. Questa decisione non solo offre tutela ai passeggeri, ma contribuisce anche a una maggiore chiarezza e coerenza nell'applicazione della legge, rafforzando la protezione dei diritti dei viaggiatori a livello internazionale.

Studio Legale Bianucci