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Cass. pen., Sez. II, Sent., n. 13352/2023: L'autoriciclaggio alla luce della bancarotta per distrazione

La recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, n. 13352 del 30 marzo 2023, offre un'importante interpretazione in materia di autoriciclaggio e bancarotta per distrazione. In questo caso, la Corte si è trovata a dover esaminare la possibilità di configurare il reato di autoriciclaggio in relazione a condotte già integrate nel reato di bancarotta, evidenziando i principi che regolano la materia e l'importanza della distinzione tra le due fattispecie.

Il caso in esame

Il caso riguarda A.A., indagato per bancarotta per distrazione e autoriciclaggio. Il Tribunale della Libertà di Roma aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Procuratore della Repubblica, sostenendo che il trasferimento di somme da una società poi fallita ad altre società del gruppo non integrasse l'ipotesi di autoriciclaggio. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il reinvestimento dei proventi illeciti in attività economiche potesse effettivamente configurare un'ipotesi di autoriciclaggio.

La ratio dell'autoriciclaggio è appunto quella di evitare inquinamenti dell'economia legale.

Analisi della sentenza

La Corte ha chiarito che per configurare l'autoriciclaggio è necessaria una condotta dissimulatoria successiva al delitto presupposto, in questo caso la bancarotta. È fondamentale che vi sia un cambiamento nella titolarità giuridica del provento illecito, in quanto ciò complica l'individuazione della sua provenienza. La Corte ha sottolineato che operazioni tracciabili e l'emissione di fatture non escludono automaticamente la punibilità, poiché è necessario valutare l'idoneità della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

  • La condotta dissimulatoria deve essere autonoma e successiva rispetto al delitto presupposto.
  • Il trasferimento del provento illecito a un soggetto diverso può costituire autoriciclaggio.
  • È necessario analizzare la capacità dissimulatoria della condotta al momento della sua realizzazione.

Conclusioni

La decisione della Cassazione mette in luce la necessità di un'attenta valutazione delle condotte di autoriciclaggio, soprattutto nei casi in cui si intrecciano con reati fallimentari. La sentenza n. 13352 del 2023 stabilisce chiaramente che il semplice trasferimento di somme non può considerarsi automaticamente come autoriciclaggio, a meno che non si dimostri un'effettiva dissimulazione della provenienza illecita. Questo approccio consente di proteggere l'ordine pubblico economico, evitando che i proventi di reati possano inquinare il mercato legale, e chiarisce i limiti della punibilità in relazione ai principi di legalità e di non duplicazione delle incriminazioni.