Compatibilità tra obbligo di presentazione e DASPO: analisi della sentenza n. 25379 del 2023

La sentenza n. 25379 del 9 maggio 2023, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema di grande rilevanza nel diritto penale e nella gestione dell'ordine pubblico: la compatibilità tra l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il DASPO con obbligo di firma. Questa pronuncia offre spunti significativi per comprendere come tali misure possano coesistere e le ragioni che giustificano tale interazione.

Il contesto normativo

Il riferimento normativo principale è l'articolo 282 del codice di procedura penale, che disciplina l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e l'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che regola il DASPO. Quest'ultimo è un provvedimento che, in caso di comportamenti violenti o di disturbo durante le manifestazioni sportive, vieta l'accesso a determinati luoghi e stabilisce obblighi di firma presso le autorità competenti.

  • Obbligo di presentazione: previsto per prevenire la reiterazione di condotte illecite.
  • DASPO: strumentale a evitare la presenza di individui in contesti di rischio, come eventi sportivi.
  • Autonomia delle misure: entrambe perseguono obiettivi diversi, ma possono coesistere.

Analisi della massima della sentenza

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - DASPO con obbligo di firma - Compatibilità - Ragioni. L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod. proc. pen. può concorrere con l'obbligo di firma presso l'autorità di polizia associato al DASPO disposto dal questore ex art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, stante la loro totale autonomia, atteso che il primo persegue la finalità di impedire la reiterazione di condotte di reato, mentre l'obbligo che accede al DASPO è strumentale a che il destinatario non si rechi presso i luoghi in cui sono in corso manifestazioni sportive e ha un'estensione temporale correlata allo svolgimento di esse.

La massima evidenzia l'importanza di considerare le misure di sicurezza come strumenti autonomi, ciascuno con le proprie finalità specifiche. L'obbligo di presentazione mira a monitorare comportamenti potenzialmente pericolosi, mentre il DASPO si concentra sulla prevenzione di atti violenti in ambito sportivo. La Corte, quindi, sancisce che non sussiste un'incompatibilità tra le due misure, permettendo così una gestione più articolata e flessibile della sicurezza pubblica.

Conclusioni

La sentenza n. 25379 del 2023 rappresenta un'importante chiarificazione per gli operatori del diritto e le forze dell'ordine. Essa sottolinea la necessità di un approccio integrato alla gestione della sicurezza, soprattutto in contesti ad alto rischio come le manifestazioni sportive. La possibilità di applicare simultaneamente l'obbligo di presentazione e il DASPO offre un ulteriore strumento per garantire l'ordine pubblico, prevenendo comportamenti illeciti e tutelando la sicurezza dei cittadini. Questa pronuncia, quindi, non solo chiarisce la compatibilità delle misure, ma invita a riflettere su un sistema di sicurezza sempre più efficiente e responsabile.

Studio Legale Bianucci