Giudizio di pericolosità e misure di prevenzione: commento alla sentenza n. 15704 del 2023

La sentenza n. 15704 del 25 gennaio 2023 rappresenta un importante punto di riferimento per il diritto penale e le misure di prevenzione in Italia. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito le modalità di valutazione della pericolosità di un soggetto, evidenziando come i fatti accertati durante un procedimento penale possano essere utilizzati in modo autonomo per il giudizio di pericolosità.

Il contesto giuridico della sentenza

La decisione si inserisce nel contesto delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che disciplina la materia della sicurezza pubblica. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto stabilisce che un giudizio di pericolosità può essere formulato anche in assenza di una condanna definitiva, a condizione che i fatti emergano con sufficiente chiarezza durante il processo penale.

La Corte ha affermato che non è necessario che vi sia una sentenza di condanna affinché i fatti possano essere utilizzati per giungere a un'affermazione di pericolosità. Questo approccio rispecchia l'autonomia tra il processo penale e il procedimento di prevenzione, sottolineando che anche un'assoluzione può non escludere la considerazione di elementi di pericolosità.

La massima della sentenza

Giudizio di pericolosità - Fatti accertati nel corso di un procedimento penale non definito con sentenza di condanna - Autonoma utilizzabilità per la verifica della pericolosità del proposto - Possibilità - Condizioni. In tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. (In motivazione, la Corte ha affermato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un elevato standard di legalità si riflette, non tanto sulle modalità di accertamento, quanto sull'oggetto della verifica di pericolosità generica, che deve appuntarsi sull'esistenza di elementi di fatto individuabili con adeguata precisione e puntualità).

Implicazioni pratiche e giuridiche

Questa sentenza offre una serie di spunti significativi per la prassi giuridica. In particolare, il fatto che un giudice possa considerare fatti già emersi in un procedimento penale, anche in assenza di condanna, amplia le possibilità di applicazione delle misure di prevenzione. Le conseguenze di questa interpretazione possono essere molteplici:

  • Possibilità di una valutazione più ampia e inclusiva dei fatti che evidenziano la pericolosità di un soggetto.
  • Rafforzamento della tutela della sicurezza pubblica, consentendo misure preventive anche in casi di assoluzione.
  • Necessità di una maggiore attenzione nella raccolta e documentazione dei fatti durante i procedimenti penali, per garantire una valutazione equa e precisa.

Conclusione

In sintesi, la sentenza n. 15704 del 2023 rappresenta un'importante evoluzione nel campo del diritto penale e delle misure di prevenzione. La possibilità di utilizzare autonomamente i fatti accertati in un procedimento penale per stabilire la pericolosità di un soggetto solleva questioni cruciali sulla tutela dei diritti individuali e sulla sicurezza pubblica. Sarà fondamentale monitorare come questa interpretazione verrà applicata in futuro, affinché si possa garantire un equilibrio tra la protezione della società e il rispetto dei diritti fondamentali degli individui coinvolti.

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