La sentenza n. 36940 del 18 settembre 2024, depositata il 4 ottobre 2024, rappresenta un'importante tappa nel panorama giuridico italiano in materia di furto di energia elettrica. La Corte di Cassazione ha affrontato il delicato tema dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al verificatore dell'Enel, chiarendo alcuni aspetti fondamentali che coinvolgono la natura delle attività ispettive e il diritto di difesa degli imputati.
Il caso in esame ha visto coinvolta l'imputata G. M., accusata di furto di energia elettrica. Durante le verifiche condotte dal personale dell'Enel, sono emerse dichiarazioni da parte della M. che, secondo l'accusa, avrebbero potuto dimostrare la sussistenza del reato. Tuttavia, la Corte ha dovuto valutare la validità di tali dichiarazioni nel contesto di un giudizio penale.
Furto di energia elettrica - Attività di verifica del verificatore dell'Enel - Natura ispettiva di tipo amministrativo - Sussistenza - Dichiarazioni rese al verificatore da soggetto nei cui confronti sono emersi dati indicativi della sussistenza di fatto di reato - Giudizio ordinario - Utilizzabilità - Esclusione - Verbale di verifica - Utilizzabilità - Condizioni. In tema di furto di energia elettrica, sono inutilizzabili, nel giudizio ordinario, le dichiarazioni rese al verificatore dell'Enel da soggetto nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato, avendo l'attività di verifica natura ispettiva di tipo amministrativo ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen. ed operando il divieto di testimonianza su dichiarazioni dell'indagato o dell'imputato anche con riguardo a quelle rese nel corso dell'attività ispettiva da persona in seguito sottoposta ad indagini. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il verbale redatto dal verificatore è, invece, utilizzabile ai fini della prova dell'avvenuta verifica, delle modalità di sottrazione dell'energia elettrica, della descrizione dello stato dei luoghi e dell'avvenuta sottrazione).
Questa massima offre un'importante chiave di lettura sull'operato dei verificatori e sul loro ruolo nel processo. In sostanza, le dichiarazioni rese durante le attività di verifica non possono essere utilizzate come prova nel processo penale, poiché tali attività hanno una natura ispettiva e non accusatoria.
La sentenza mette in luce il delicato equilibrio tra il diritto di difesa e le prerogative degli organi di controllo. È fondamentale che le prove utilizzate nel processo penale siano raccolte nel rispetto dei diritti dell'imputato, evitando che dichiarazioni potenzialmente coercitive possano influenzare il giudizio finale.
In conclusione, la sentenza n. 36940 del 2024 rappresenta un passo avanti nella tutela dei diritti degli imputati e nella definizione dei confini tra attività ispettiva e attività probatoria nel diritto penale. È fondamentale che gli operatori del diritto prendano atto di queste indicazioni per garantire un processo giusto e equo, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di legalità.