La recente sentenza n. 39596 del 12 settembre 2024, pubblicata dalla Corte di Cassazione, offre spunti significativi per comprendere le dinamiche processuali legate alla rinnovazione del dibattimento e all'inutilizzabilità delle prove testimoniali. La Corte ha dichiarato inammissibile un motivo di ricorso che contestava, per la prima volta in sede di legittimità, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali acquisite senza il consenso delle parti, in un contesto di mutamento del giudice.
La questione principale affrontata dalla Corte riguarda la possibilità di sollevare eccezioni di inutilizzabilità delle prove in un momento successivo rispetto alla loro acquisizione. In particolare, la sentenza chiarisce che, in caso di rinnovazione del dibattimento dovuta al cambio del giudice, l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali deve essere sollevata nel primo atto utile, come previsto dagli artt. 606 e 521 del Codice di Procedura Penale.
Rinnovazione del dibattimento dovuta al mutamento del giudice - Dichiarazioni testimoniali acquisite senza il consenso delle parti - Eccezione di inutilizzabilità - Deduzione per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. In tema di giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso con cui, nel caso di rinnovazione del dibattimento dovuta al mutamento della persona fisica del giudice, sia dedotta per la prima volta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel dibattimento in mancanza del consenso delle parti, trattandosi di doglianza non rilevabile in ogni stato e grado del processo, che deve essere eccepita col primo atto in cui si abbia la possibilità di farlo.
Questa decisione della Corte di Cassazione sottolinea l'importanza di una corretta gestione delle eccezioni processuali e l'obbligo di tempestività nella loro proposizione. La Corte, richiamando anche la giurisprudenza precedente, chiarisce che le doglianze relative all'inutilizzabilità delle prove devono essere dedotte nel modo e nei tempi stabiliti dalla legge, altrimenti rischiano di essere precluse.