Analisi della Sentenza n. 818 del 2024: La tutela della riservatezza nelle violenze sessuali

La recente sentenza n. 818 del 12 novembre 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'opportunità preziosa per riflettere sulla delicata questione della tutela della riservatezza delle vittime di violenza sessuale. In particolare, questa decisione chiarisce le differenze tra la contravvenzione di divulgazione delle generalità della persona offesa, di cui all'art. 734-bis del Codice Penale, e la responsabilità omissiva del direttore di un periodico, prevista dall'art. 57 dello stesso codice.

La contravvenzione di cui all'art. 734-bis

La sentenza sottolinea che la contravvenzione di divulgazione delle generalità o dell'immagine di una persona offesa da atti di violenza sessuale richiede una condotta commissiva, ovvero un'azione attiva di divulgazione. Questa condotta è realizzabile da chiunque e si pone come un importante strumento di protezione della privacy delle vittime, in conformità con l'art. 40, comma secondo, del Codice Penale, il quale stabilisce le condizioni in cui si può configurare un reato.

  • La divulgazione deve avvenire senza il consenso della persona offesa.
  • La tutela della riservatezza è prioritaria rispetto alla libertà di informazione.
  • Le condotte devono essere valutate caso per caso, tenendo conto del contesto.
Contravvenzione di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale di cui all'art. 734-bis cod. pen. - Reato omissivo proprio di cui all'art. 57 cod. pen. - Differenze - Indicazione - Fattispecie. La contravvenzione di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, di cui all'art. 734-bis cod. pen., richiede, a tutela della riservatezza della medesima, una condotta commissiva a forma libera, realizzabile da chiunque, compatibile, come tale, col disposto di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen., distinguendosi, pertanto, dalla fattispecie di reato di cui all'art. 57 cod. pen., che è ascrivibile solo al direttore o al vice-direttore del periodico e che postula una responsabilità per fatto proprio omissivo, derivante dal mancato controllo contenutistico volto a impedire la commissione di reati con il mezzo della stampa. (Fattispecie relativa alla pubblicazione, nell'edizione "online" di un quotidiano nazionale, di una sentenza in materia di violenza sessuale, non oscurata nelle parti relative ai dati della persona offesa).

Le differenze con l'art. 57 del Codice Penale

Un aspetto cruciale della sentenza è la distinzione tra la contravvenzione di cui all'art. 734-bis e la responsabilità del direttore di un periodico ai sensi dell'art. 57. Quest'ultimo articolo impone una responsabilità omissiva, che si concretizza nel non aver esercitato un controllo adeguato sui contenuti pubblicati. Ciò significa che solo il direttore o il vice-direttore sono soggetti a sanzione per il mancato intervento, mentre la divulgazione delle generalità può essere compiuta da chiunque.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 818 del 2024 rappresenta un passo avanti nella tutela della riservatezza delle vittime di violenza sessuale. Evidenzia la necessità di un equilibrio tra la libertà di stampa e la protezione dei diritti individuali, ponendo l'accento sull'importanza di un comportamento responsabile da parte di media e giornalisti. Questa decisione ci ricorda che la divulgazione delle generalità delle vittime non è solo una questione legale, ma anche etica, e richiede un'attenta riflessione da parte di tutti gli attori coinvolti.

Studio Legale Bianucci