Commento sulla Sentenza n. 47016 del 2024: Archiviazione e Malfunzionamento del Sistema Telematico

La sentenza n. 47016 del 6 novembre 2024, emessa dalla Corte, si è concentrata su un tema cruciale nel processo penale: la richiesta di archiviazione in situazioni di malfunzionamento del sistema telematico. La decisione del giudice per le indagini preliminari, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione per "ignoti seriali" depositata in formato analogico, ha sollevato interrogativi sulla legittimità e sull'operato della magistratura in tali circostanze.

Il Contesto della Sentenza

La vicenda ha avuto inizio quando il Pubblico Ministero, a causa di un malfunzionamento momentaneo del sistema "APP", ha presentato una richiesta di archiviazione in forma analogica. Il giudice, tuttavia, ha ritenuto di non poter accettare tale deposito, sostenendo che la violazione dell'obbligo di deposito telematico fosse sufficiente per dichiarare inammissibile la richiesta. Questa decisione è stata contestata e ha portato all'intervento della Corte.

Richiesta di archiviazione per “ignoti seriali” depositata in formato analogico e non telematico in forza dell’attestato malfunzionamento momentaneo del sistema “APP” - Decreto di inammissibilità del giudice per le indagini preliminari - Abnormità strutturale e funzionale - Sussistenza. In tema di archiviazione, è abnorme, in quanto adottato in carenza di potere e causativo di stasi processuale, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile la richiesta di archiviazione di un procedimento relativo a cd "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato del Procuratore della Repubblica di malfunzionamento momentaneo del sistema "APP". (In motivazione, la Corte ha precisato che nessuna disposizione attribuisce al giudice per le indagini preliminari il potere di dichiarare inammissibile la richiesta di archiviazione o di dichiarare irricevibile il deposito analogico della richiesta, costituendo la violazione dell'obbligo di deposito telematico, previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen., una mera irregolarità, che non determina l'inesistenza dell'atto).

Le Implicazioni della Decisione

La Corte ha evidenziato che l'atto di dichiarare inammissibile la richiesta di archiviazione, per il solo fatto che fosse stata presentata in forma analogica, rappresenta un abuso di potere che causa un'ingiustificata stasi processuale. È fondamentale, infatti, che il sistema giuridico si adatti e risponda alle difficoltà tecniche che possono verificarsi nel corso delle indagini.

  • Il giudice non ha il potere di dichiarare irricevibile un deposito analogico.
  • La violazione delle norme sul deposito telematico è considerata una mera irregolarità.
  • La salvaguardia dei diritti degli indagati e delle parti coinvolte deve rimanere una priorità, anche in caso di malfunzionamenti tecnici.

Conclusioni

La sentenza n. 47016 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti nel processo penale. Essa riafferma il principio che le irregolarità procedurali non devono compromettere l'efficacia e la regolarità del processo stesso. È essenziale che le istituzioni, in particolare la magistratura, operino all'insegna della giustizia, rispettando le norme e garantendo la corretta amministrazione della giustizia anche in situazioni di difficoltà tecnica.

Studio Legale Bianucci