Analisi della Sentenza n. 26886 del 2024: bancarotta fraudolenta e concordato preventivo

La recente sentenza n. 26886 del 8 marzo 2024 della Corte di Cassazione offre un'importante riflessione sul tema della bancarotta fraudolenta, in particolare sulla sua applicazione nel contesto del concordato preventivo. La decisione, presieduta da A. G., e relatore M. B., si inserisce in un dibattito giuridico di rilevante attualità, riguardante la compatibilità delle norme vigenti con i principi costituzionali.

Bancarotta fraudolenta e concordato preventivo: il contesto normativo

Il tema della bancarotta fraudolenta, disciplinato dall'articolo 236 della legge fallimentare, prevede un trattamento sanzionatorio specifico per le condotte illecite di chi gestisce un'impresa in stato di insolvenza. La sentenza in esame si concentra sull'equiparazione tra la bancarotta fraudolenta fallimentare e quella 'da concordato preventivo'. Il legislatore ha previsto che anche nel caso di concordato preventivo, che mira a garantire il pagamento dei creditori, le condotte fraudolente siano punite con lo stesso rigore.

La questione di legittimità costituzionale

Un aspetto cruciale della sentenza è l'affermazione della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione. Questo significa che la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione dei principi di uguaglianza e di personalità della responsabilità penale. Infatti, il concordato preventivo e la procedura fallimentare condividono una dimensione concorsuale e liquidatoria, giustificando così un trattamento sanzionatorio uniforme. In tal senso, la Corte ha dichiarato:

Bancarotta fraudolenta fallimentare - Bancarotta fraudolenta “da concordato preventivo“- Equiparazione del trattamento sanzionatorio ex art. 236, comm a 2, n. 1, legge fall. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni. In tema di reati di bancarotta, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 236, comma 2, n. 1, legge fall. nella parte in cui impone anche per la bancarotta fraudolenta "da concordato preventivo" il medesimo trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta fraudolenta fallimentare, in quanto anche il concordato preventivo, come la procedura fallimentare, ha una dimensione concorsuale e eventualmente liquidatoria.

Implicazioni e conclusioni

La sentenza n. 26886 del 2024 rappresenta un importante passo in avanti nella definizione del regime sanzionatorio applicabile ai reati di bancarotta. La chiara equiparazione tra bancarotta fraudolenta fallimentare e quella da concordato preventivo conferma la volontà del legislatore di tutelare i diritti dei creditori e garantire la correttezza nelle procedure di gestione delle crisi aziendali. Inoltre, l'affermazione della legittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto dalla legge fallimentare contribuisce a rafforzare la certezza del diritto e la fiducia nel sistema giuridico.

Studio Legale Bianucci