Commento sulla Sentenza n. 29379 del 2024: Pericolosità sociale e sorveglianza speciale

La sentenza n. 29379 del 3 luglio 2024, pubblicata il 19 luglio, solleva importanti questioni riguardanti la verifica della pericolosità sociale nel contesto delle misure di prevenzione. La Corte d'Appello di Ancona ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159 del 2011, stabilendo che la normativa vigente non prevede la verifica della pericolosità dopo un periodo di due anni dalla misura di sorveglianza speciale.

Il Contesto Normativo

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, disciplina le misure di prevenzione, tra cui la sorveglianza speciale. In particolare, l'articolo 14, comma 2-ter, stabilisce che, in caso di applicazione della misura di prevenzione, non è necessaria una verifica della pericolosità sociale se sono trascorsi due anni dalla sua applicazione. Questo aspetto ha sollevato interrogativi sulla compatibilità della norma con i principi di uguaglianza e difesa, sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Verifica della persistenza della pericolosità sociale ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 – Mancata previsione della stessa nei confronti del proposto libero al decorso di due anni o più fra l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la sua avvenuta esecuzione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni. E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che, al decorso di due anni o più tra l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la sua avvenuta esecuzione, sia verificata la pericolosità del proposto libero, com'è previsto per quello che sia stato detenuto durante tale periodo, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole.

Le Motivazioni della Corte

La Corte ha ritenuto che la scelta legislativa di non prevedere la verifica della pericolosità dopo due anni dalla misura sia ragionevole e giustificata. Infatti, la legge mira a bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con il diritto alla libertà dell'individuo. La Corte ha sottolineato che non è irragionevole considerare che, dopo un lungo periodo di sorveglianza, un soggetto possa aver recuperato una condizione di normalità tale da non giustificare ulteriori restrizioni.

  • La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione piuttosto che di punizione.
  • La legge tende a favorire il reinserimento sociale dell'individuo.
  • L'assenza di reiterazione di comportamenti pericolosi nel tempo può essere un indicatore di cambiamento.

Conclusioni

La sentenza n. 29379 del 2024 rappresenta un'importante presa di posizione riguardo alla regolamentazione delle misure di prevenzione e alla loro applicazione. La scelta di non verificare la pericolosità dopo un lungo periodo di sorveglianza offre spunti di riflessione sulla possibilità di un equilibrio tra sicurezza pubblica e diritti individuali. La giurisprudenza continua a evolversi, e questa sentenza potrebbe influenzare future decisioni e interpretazioni in materia di diritto penale e prevenzione.

Studio Legale Bianucci