Commento alla Sentenza n. 28912 del 2024: Inammissibilità e Domicilio nel Ricorso per Cassazione

La recente sentenza n. 28912, emessa dalla Corte di Cassazione il 7 maggio 2024, offre spunti di riflessione su un tema cruciale nel diritto penale: l'ammissibilità del ricorso per cassazione in relazione alle ordinanze di inammissibilità pronunciate dal giudice di appello. In particolare, la Corte ha ribadito l'importanza della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato, evidenziando come la sua assenza possa pregiudicare la possibilità di impugnare l'ordinanza.

Il Contesto della Sentenza

Il caso in esame riguarda M. A., il quale si è visto dichiarare inammissibile il proprio appello a causa della mancanza della dichiarazione di domicilio. La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza del 18 settembre 2023, ha pronunciato l'inammissibilità “de plano”, una decisione che ha poi portato alla richiesta di cassazione da parte del difensore di ufficio dell'imputato. Qui entra in gioco l'articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, che si applica anche alle ordinanze di inammissibilità, non limitandosi unicamente alle sentenze.

Analisi della Massima

AMMISSIBILITA' E INAMMISSI BILITA' - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata "de plano" dal giudice di appello per assenza della dichiarazione o elezione di domicilio - Sussistenza. In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica anche nel caso in cui il difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza ricorra per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata "de plano" per la mancata allegazione allo stesso della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. (In motivazione la Corte ha reputato irrilevante che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. faccia esclusivo riferimento all'impugnazione delle sentenze, poiché l'ordinanza in questione, emessa ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., riveste, al pari delle sentenze, carattere definitorio del giudizio di cognizione).

Questa massima sottolinea l'importanza di una corretta procedura nella presentazione del ricorso, evidenziando che l'assenza della dichiarazione di domicilio non è solo una mera formalità, bensì un requisito essenziale per la legittimità del ricorso stesso. La Corte ha quindi chiarito che non può essere considerata irrilevante la mancanza di tale documento, sottolineando la necessità di rispettare le norme procedurali.

Le Implicazioni della Sentenza

La decisione della Corte di Cassazione ha diverse implicazioni pratiche:

  • Rafforza l'importanza della dichiarazione di domicilio nel processo di impugnazione, rendendola un requisito imprescindibile.
  • Chiarisce il ruolo del difensore di ufficio, il quale deve garantire il rispetto delle procedure anche in assenza dell'imputato.
  • Ribadisce che l'ordinanza di inammissibilità ha lo stesso peso giuridico di una sentenza, e pertanto merita un'adeguata considerazione nelle impugnazioni.

Queste considerazioni sono fondamentali per avvocati e professionisti del settore, in quanto evidenziano la necessità di un'attenta preparazione e verifica della documentazione prima di procedere con il ricorso.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 28912 del 2024 rappresenta un importante punto di riferimento per la giurisprudenza in materia di impugnazioni nel diritto penale. La Corte di Cassazione ha chiarito che la mancanza della dichiarazione di domicilio può compromettere il diritto dell'imputato di impugnare le decisioni del giudice di appello. Questo rafforza l'importanza di una difesa ben strutturata e di un'adeguata preparazione da parte dei legali, sottolineando così il valore delle norme procedurali nel garantire un equo processo.

Studio Legale Bianucci