Commento sulla Sentenza n. 19726 del 17/07/2024: Condotta Irreprensibile e Iscrizione all'Albo degli Avvocati

La sentenza n. 19726 del 17 luglio 2024 della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per la professione forense: il requisito della "condotta irreprensibile" per l'iscrizione all'albo degli avvocati, stabilito dall'art. 17, comma 1, lett. h), della legge n. 247 del 2012. Questo principio giuridico non solo definisce l'onorabilità necessaria per esercitare la professione, ma pone anche interrogativi importanti riguardo alla valutazione delle condotte passate del candidato.

La Condotta Irreprensibile: Un Concetto Chiave

Secondo la Corte, il requisito della condotta irreprensibile implica una valutazione delle condotte del richiedente, che devono essere improntate a un canone di gravità. Ciò significa che non basta la mera imputazione per considerare un candidato inadeguato. Infatti, la sentenza chiarisce che la condizione di imputato non è ostativa di per sé, a meno che non ci sia stata una condanna definitiva.

Requisito ex art. 17, comma 1, lett. h), l. n. 247 del 2012 - Nozione - Valutazione di gravità - Necessità - Qualità di imputato del richiedente - Rilevanza - Limiti - Fondamento - Presunzione di innocenza - Fattispecie. Il requisito della "condotta irreprensibile" - previsto dall'art. 17, comma 1, lett. h), della l. n. 247 del 2012 tra quelli necessari per l'iscrizione all'albo degli avvocati - impone una considerazione delle condotte (anche afferenti alla vita privata) del richiedente improntata a un canone di necessaria gravità, funzionale alla valutazione dell'idoneità dell'interessato, sotto il profilo dell'onorabilità, a garantire l'affidabilità e il prestigio connessi allo svolgimento della professione forense, con la conseguenza che, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la mera condizione di imputato non è - di per sé - ostativa, essendo necessario quantomeno che l'accertamento della responsabilità penale si sia tradotto in una pronuncia di condanna, sia pure non definitiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Consiglio nazionale forense che aveva ritenuto ostative all'iscrizione al registro dei praticanti avvocati le circostanze di avere riportato una pregressa condanna definitiva alla multa di Euro 2.000,00 per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e di essere sottoposto a due procedimenti penali per ricettazione e guida in stato di ebbrezza, senza tener conto della risalenza nel tempo delle condotte e senza verificare se l'attuale condizione di imputato del ricorrente, per fatti di circa nove anni addietro, si fosse tradotta nell'avvenuto accertamento della sua responsabilità penale mediante l'emissione di una pronuncia di condanna, sia pure non definitiva).

La Presunzione di Innocenza e le Condotte Passate

Un aspetto fondamentale emerso dalla sentenza è la necessità di considerare la presunzione di innocenza. La Corte di Cassazione ha ribadito che non si può negare l'iscrizione a un candidato solo in base a una semplice condizione di imputato. È indispensabile che ci sia un'accertamento di responsabilità penale, che si traduca in una condanna definitiva. Pertanto, il candidato non può essere penalizzato per fatti risalenti nel tempo, a meno che non siano stati oggetto di una pronuncia di condanna.

  • Valutazione della gravità delle condotte
  • Considerazione della risalenza temporale
  • Presunzione di innocenza come principio fondamentale

Conclusioni

La sentenza n. 19726 del 2024 rappresenta un'importante tappa nel percorso di definizione del requisito della condotta irreprensibile per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Essa sottolinea l'importanza di un'analisi equilibrata e giuridicamente corretta delle condotte dei candidati, ricordando che la mera imputazione non può essere sufficiente a ostacolare la possibilità di esercitare la professione forense. In un contesto in cui la reputazione e l'onorabilità sono fondamentali, è essenziale che le decisioni siano basate su elementi concreti e verificabili, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo.

Studio Legale Bianucci