Sentenza n. 27880 del 2023: Nullità per mancata comunicazione al difensore nel procedimento cartolare

La sentenza n. 27880 del 16 maggio 2023, depositata il 27 giugno dello stesso anno, offre un'importante riflessione sulla disciplina emergenziale adottata durante la pandemia da Covid-19 e le sue implicazioni sul diritto di difesa. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata comunicazione, per via telematica, delle conclusioni del Procuratore Generale al difensore dell'imputato comporta una nullità generale, con rilevanti conseguenze per il processo penale.

Il contesto della sentenza

La sentenza si colloca in un periodo in cui i procedimenti penali sono stati adattati a nuove modalità per garantire la sicurezza sanitaria. L'articolo 23-bis del decreto legge n. 137 del 2020 stabilisce che nei giudizi cartolari, come quelli celebrati durante la pandemia, la comunicazione tra le parti deve avvenire in modo telematico. La mancata osservanza di questa norma, come evidenziato nella sentenza, può pregiudicare gravemente l'assistenza dell'imputato.

La nullità generale e le sue conseguenze

La Corte ha chiarito che la violazione della norma di comunicazione determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo atto successivo di partecipazione al procedimento. Questo significa che, se il difensore non riceve le conclusioni del Procuratore, non può esercitare correttamente il diritto di difesa, compromettendo così l'equità del processo.

  • La nullità è generalizzata e non limitata a specifici atti.
  • Il difensore ha il diritto di eccepire la nullità anche in fase di conclusione.
  • È fondamentale garantire la comunicazione per preservare i diritti dell'imputato.
Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid -19 - Procedimento cartolare in appello - Conclusioni scritte del Procuratore Generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Deducibilità - Art. 182, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità - Conseguenze. Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento 'cartolare', ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 27880 del 2023 rappresenta un importante richiamo alla necessità di garantire il diritto di difesa anche in contesti emergenziali. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, sottolinea che la comunicazione tra le parti è fondamentale per il corretto svolgimento del processo penale, e la sua mancanza può comportare conseguenze gravi, come la nullità degli atti. È cruciale che gli operatori del diritto prestino attenzione a queste disposizioni affinché il principio di giusto processo venga sempre rispettato.

Studio Legale Bianucci