Commento alla Sentenza n. 16351 del 2024: Riforma del Giudicato e Divieto di Reformatio in Peius

La recente sentenza n. 16351 del 29 febbraio 2024, depositata il 18 aprile 2024, dalla Corte d'Appello di Milano, ha sollevato importanti questioni riguardo al divieto di "reformatio in peius" nel contesto di un giudizio successivo all'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato. Questo principio giuridico, fondamentale nel nostro sistema processuale, impedisce che una parte che ha presentato appello possa trovarsi in una posizione peggiore rispetto a quella già ottenuta nel primo grado di giudizio.

Il Divieto di Reformatio in Peius: Contesto e Riferimenti Normativi

Il divieto di "reformatio in peius" è disciplinato dall'art. 597 del Codice di Procedura Penale, il quale stabilisce che, in sede di appello, il giudice non può aggravare la posizione dell'imputato. Tuttavia, la sentenza in esame chiarisce che tale divieto non si applica nel caso di rescissione del giudicato. Infatti, la Corte ha evidenziato che la nullità della dichiarazione di assenza si traduce in una situazione di assoluta e insanabile invalidità, che travolge l'intero giudizio precedente.

  • Art. 629-bis, comma 3, Cod. Proc. Pen. - Normativa sulla rescissione del giudicato.
  • Art. 597, comma 3, Cod. Proc. Pen. - Normativa sul divieto di reformatio in peius.

Analisi della Sentenza e Implicazioni Pratiche

La massima della sentenza stabilisce chiaramente che, nel nuovo processo autonomo successivo all'accoglimento della rescissione, il potere discrezionale del giudice non presenta limiti. Questa affermazione è cruciale poiché consente al giudice di valutare liberamente e di stabilire un nuovo trattamento sanzionatorio, senza le restrizioni normalmente previste in un procedimento di appello. La Corte ha sottolineato che il nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 629-bis, non deve essere considerato come una fase di impugnazione, ma come un processo del tutto nuovo.

REFORMATIO IN PEIUS - Operatività nel giudizio conseguente alla rescissione del giudicato - Esclusione - Ragioni. Il divieto di "reformatio in peius" non opera nel giudizio conseguente all'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, in quanto la ritenuta nullità, assoluta e insanabile, della dichiarazione di assenza travolge l'intero giudizio e la sentenza con cui esso è stato definito, sicché nel nuovo e del tutto autonomo processo non sussiste alcun limite al potere discrezionale del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il nuovo giudizio disposto ai sensi dell'art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., diversamente da quello di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non configura una fase di impugnazione).

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 16351 del 2024 rappresenta un'importante puntualizzazione sul principio del divieto di "reformatio in peius". Essa non solo offre una chiara interpretazione delle norme vigenti, ma evidenzia anche l'autonomia del nuovo processo successivo alla rescissione del giudicato. Questa decisione potrebbe avere un impatto significativo sulla strategia difensiva degli imputati e sulle decisioni dei giudici, contribuendo a una maggiore giustizia e equità nei procedimenti penali.

Studio Legale Bianucci