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Sentenza n. 16676 del 2023: Analisi del divieto di reformatio in peius e delle circostanze attenuanti generiche

La sentenza n. 16676 del 30 marzo 2023 rappresenta un importante intervento della Corte di Cassazione sul tema delle circostanze attenuanti generiche e sul potere del giudice di rinvio. Questo pronuncia, infatti, chiarisce le limitazioni che sussistono nella rivalutazione della pena in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna.

Il contesto della sentenza

Il caso in esame riguarda l'imputato C. M., il quale si era visto infliggere una pena dalla Corte d'Appello di Roma. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato parzialmente la sentenza, rilevando l'omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Questo annullamento ha portato alla necessità di esaminare con attenzione il potere del giudice di rinvio nel ricalcolare la pena.

Limitazioni nel potere del giudice di rinvio

Secondo la Corte, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra due importanti limitazioni:

  • Divieto di reformatio in peius: Questo principio generale nella disciplina delle impugnazioni impedisce che, a seguito di gravame del solo imputato, la pena possa essere aumentata oltre la misura già irrogata.
  • Giudicato parziale: La misura della pena base, già stabilita, non può essere modificata a causa del giudicato parziale formatosi, ai sensi degli articoli 624, comma 1, e 627, comma 2 del Codice di Procedura Penale.
Annullamento per la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche - Rideterminazione della pena - Potere del giudice del rinvio - Limitazioni - Divieto di "reformatio in peius" - Giudicato parziale - Configurabilità. In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, disposto per omessa valutazione del motivo sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di "reformatio in peius", che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base, che non può essere mutata.

Conclusione

La sentenza n. 16676 del 2023 si inserisce in un dibattito giuridico più ampio riguardante la valutazione delle circostanze attenuanti generiche e il potere di riesame della pena. Essa non solo riafferma il principio del divieto di reformatio in peius, ma evidenzia anche l'importanza di una corretta applicazione delle norme procedurali, garantendo così la tutela dei diritti dell'imputato. Questo intervento della Corte di Cassazione rappresenta un passo significativo verso una maggiore certezza del diritto e una protezione dei diritti fondamentali nel processo penale.