Bancarotta fraudolenta: commento alla sentenza n. 14932 del 2023

La recente sentenza n. 14932 del 28 febbraio 2023, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante riflessione sulla disciplina della bancarotta fraudolenta e, in particolare, sulla configurabilità della cosiddetta "bancarotta riparata". Questa decisione, che coinvolge l'imputato E. M., ha messo in luce aspetti cruciali riguardanti le restituzioni e i versamenti effettuati prima del fallimento, elementi di fondamentale importanza nel diritto fallimentare italiano.

Il concetto di bancarotta 'riparata'

Secondo la Corte, per la configurabilità della bancarotta "riparata" non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti, ma è sufficiente che i versamenti effettuati nelle casse sociali prima del fallimento corrispondano esattamente agli atti distrattivi perpetrati. Questo principio è di grande rilevanza, in quanto offre una possibilità di salvaguardia per l'imprenditore che, pur avendo compiuto atti distrattivi, riesca a reintegrare il patrimonio sociale con versamenti equivalenti.

  • Restituzione dei beni non necessaria
  • Importanza dei versamenti a favore della società
  • Esatta corrispondenza tra atti distrattivi e versamenti

Il caso specifico e le implicazioni giuridiche

Nel caso esaminato, la Corte ha censurato la decisione della Corte di Appello di Ancona, la quale aveva condannato l'imputato per bancarotta fraudolenta distrattiva. La Corte di Cassazione ha evidenziato che non è stata effettuata una valutazione adeguata delle pretese dell'imputato, in particolare riguardo alle indennità di buona uscita e ad altre voci stipendiali. Questo aspetto è cruciale, poiché la corretta considerazione delle somme risparmiate dalla società e dalla procedura fallimentare è fondamentale per la valutazione della responsabilità dell'imprenditore.

Bancarotta “riparata” - Configurabilità - Restituzione dei singoli beni sottratti - Necessità - Esclusione - Esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi perpetrati - Sufficienza - Fattispecie. Ai fini della configurabilità della bancarotta "riparata", non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti, ma occorre che i versamenti nelle casse sociali, compiuti prima del fallimento onde reintegrare il patrimonio precedentemente pregiudicato, corrispondano esattamente agli atti distrattivi in precedenza perpetrati. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, con la quale, senza valutare la fondatezza delle "pretese" dell'imputato, oggetto di accordo transattivo - segnatamente, l'entità delle spettanze vantate a titolo di indennità di buona uscita e di altre voci stipendiali, la "posizione" di esse rispetto ai crediti ammessi alla procedura fallimentare e, dunque, le somme risparmiate dalla società e dalla procedura fallimentare - si era ritenuta insufficiente la restituzione di una somma superiore al valore dei beni oggetto di distrazione, ma inferiore all'entità delle perdite).

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 14932 del 2023 rappresenta un passo significativo nella giurisprudenza in materia di bancarotta fraudolenta. Essa chiarisce che la mera restituzione dei beni sottratti non è l'unico criterio per valutare la responsabilità dell'imprenditore, ma che è fondamentale considerare anche i versamenti effettuati per reintegrare il patrimonio sociale. Questa decisione offre un'importante opportunità di riflessione per avvocati e professionisti del settore, sottolineando la necessità di un'analisi dettagliata delle circostanze concrete in ogni caso di bancarotta.

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