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Bancarotta fraudolenta: commento alla sentenza Cass. pen., Sez. V, n. 36041 del 2024

Il tema della bancarotta fraudolenta è di rilevante attualità, non solo per le implicazioni legali ma anche per le conseguenze economiche che ne derivano. La sentenza n. 36041 del 2024 della Corte Suprema di Cassazione offre importanti chiarimenti su questo delicato argomento, analizzando la responsabilità penale in caso di operazioni dolose che causano il fallimento di una società. Gli imputati, A.A. e B.B., sono stati condannati per bancarotta fraudolenta a causa di operazioni considerate antieconomiche e gravemente dannose per la Prestige Srl.

Le operazioni dolose e la responsabilità penale

La Corte ha confermato la decisione della Corte di Appello di Venezia, che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado riguardo alle pene accessorie, ma non sulla responsabilità penale degli imputati. In particolare, A.A. e B.B. erano stati ritenuti responsabili di aver causato il fallimento della società attraverso tre operazioni di investimento, tutte caratterizzate da una evidente mancanza di convenienza economica. La Corte ha sottolineato come tali operazioni, pur non essendo state condotte con l'intento di fallire la società, abbiano avuto come effetto prevedibile e diretto il dissesto finanziario.

  • Operazione 1: Contratto di associazione in partecipazione con la Società Agricola Serramarina per un importo di 1.400.000 Euro.
  • Operazione 2: Impegno di versare 2.160.000 Euro per l'acquisto di un credito.
  • Operazione 3: Acquisto del 6% delle azioni di CTS GMBH per 2.200.000 Euro.

Il principio di ragionevolezza e la valutazione della condotta

La Corte ha ribadito che le operazioni dolose non richiedono la qualificazione delle condotte in termini di illeciti penali, ma solo l'accertamento di abusi di gestione.

È interessante notare come la Cassazione abbia messo in evidenza il principio di ragionevolezza nella valutazione delle condotte degli imputati. Infatti, il giudice di legittimità non si è limitato a considerare la singolarità delle operazioni, ma ha esaminato il contesto nel quale queste sono state realizzate. La Corte ha ritenuto che le operazioni, pur non direttamente distrattive, abbiano creato una situazione di dissesto che era stata accettata dagli amministratori. La prova del dolo, quindi, non si limita all'intento di arrecare danno, ma si estende alla consapevolezza del rischio che tali operazioni avrebbero potuto comportare.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 36041 del 2024 rappresenta un importante precedente per tutte le situazioni in cui si sospetta bancarotta fraudolenta. Essa chiarisce la necessità di un esame attento delle operazioni societarie, evidenziando come la responsabilità penale possa derivare anche da condotte imprudenti e potenzialmente dannose per la società. Gli amministratori devono pertanto essere consapevoli che anche le scelte imprenditoriali apparentemente legittime possono risultare penalmente rilevanti se non supportate da un'adeguata valutazione di convenienza economica.