Analisi della Sentenza n. 27181 del 2024: Procedibilità a querela e improcedibilità nel diritto penale

La sentenza n. 27181 del 21 febbraio 2024, depositata il 10 luglio dello stesso anno, rappresenta un importante punto di riferimento per la comprensione delle novità introdotte dalla riforma Cartabia nel contesto della procedibilità a querela. In particolare, il caso in esame evidenzia come, in assenza di una querela proposta entro i termini previsti, il giudice sia obbligato a dichiarare l'improcedibilità del reato, rivelando le conseguenze di tale normativa sui reati divenuti procedibili a querela.

Il contesto normativo

Il decreto legislativo n. 150 del 2022 ha introdotto modifiche significative in materia di procedibilità penale, ponendo l'accento sulla necessità di una querela come presupposto per l'azione penale in determinati casi. Secondo l'art. 85 del d.lgs. citato, se il termine per la proposizione della querela scade senza che questa venga presentata, il reato è considerato improcedibile. Questa modifica mira a limitare le azioni penali in situazioni dove non vi è un interesse diretto da parte della vittima, rispondendo a un bisogno di maggiore efficienza del sistema giudiziario.

Il principio dell'improcedibilità

Procedibilità a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre querela ex art. 85 d.lgs. citato - Obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - Sussistenza - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517, cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione - Abuso del processo - Fattispecie. In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del dibattimento, ove sia spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato in assenza di proposizione della querela, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'ammissione delle prove, è tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., essendo inefficace, in quanto indicativa di un abuso del processo da parte del pubblico ministero, la contestazione di un'aggravante finalizzata esclusivamente a rendere il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica).

Il giudice, dunque, non ha discrezionalità nel decidere: se il termine per la querela è scaduto e non è stata presentata, deve necessariamente dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale. Questa posizione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che ha sottolineato come la contestazione di un'aggravante da parte del pubblico ministero, volta a rendere il reato procedibile d'ufficio, possa essere considerata un abuso del processo.

Conclusioni

Questa sentenza rappresenta un importante passo nel rafforzare il principio di legalità e di rispetto dei diritti delle parti nel processo penale. La riforma Cartabia, attraverso queste disposizioni, intende ridurre il carico di lavoro dei tribunali e garantire che le azioni penali siano avviate solo in presenza di un effettivo interesse della parte offesa. L'obbligo di dichiarare l'improcedibilità in assenza di querela chiarisce i confini dell'azione penale, promuovendo una giustizia più equa e meno soggetta a abusi.

Studio Legale Bianucci