Inammissibilità del ricorso per cassazione: commento alla sentenza n. 29322 del 2024

La sentenza n. 29322 del 20 giugno 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, pone un'importante riflessione sulla disciplina delle impugnazioni in un contesto emergenziale, come quello caratterizzato dalla pandemia di COVID-19. In particolare, la Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione a causa della mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore, stabilendo che il malfunzionamento della firma digitale non può essere invocato come giustificazione valida.

Il contesto normativo

La decisione si inserisce nel quadro normativo delineato dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. In particolare, l'articolo 24, comma 6-sexies, stabilisce che la mancanza della firma digitale è causa di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che il difensore non può giustificare la sua omessa sottoscrizione richiamando situazioni di caso fortuito o forza maggiore.

  • Disposizione normativa chiave: art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020
  • Esclusione della possibilità di invocare malfunzionamenti della firma digitale
  • Chiarimento sulla distinzione tra malfunzionamenti della firma e problemi del portale del processo penale

Analisi della sentenza

19, è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la sua mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore, il quale non può dedurre il malfunzionamento della firma digitale invocando la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, posto che detto malfunzionamento non può essere assimilato a quello del portale del processo penale, attestato ufficialmente dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, d.l. cit.

Un aspetto rilevante della sentenza è la netta distinzione tra il malfunzionamento della firma digitale e i problemi legati al portale del processo penale. Mentre quest'ultimo è stato ufficialmente attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, i problemi relativi alla firma digitale non possono essere assimilati a tali circostanze, e pertanto non possono costituire una giustificazione per l'inammissibilità del ricorso.

Considerazioni finali

Questa sentenza rappresenta un importante precedente in materia di impugnazioni, sottolineando la necessità di un rigoroso rispetto delle norme processuali, soprattutto in un periodo in cui l'uso della tecnologia ha assunto un ruolo centrale. La mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore non è solo una questione formale, ma implica la necessità di garantire la validità e la tempestività delle impugnazioni, elementi fondamentali per una giustizia efficace e adeguata. Pertanto, è cruciale che i difensori prestino la massima attenzione all'adempimento di tali obblighi, per evitare che le proprie azioni siano compromesse da questioni tecniche.

Studio Legale Bianucci