Analisi della Sentenza n. 28265 del 2023: Testimonianza e Diritti dell'Imputato

La sentenza n. 28265 del 10 maggio 2023, depositata il 30 giugno 2023, offre un'importante riflessione sulla figura dell'imputato di reato connesso, con particolare attenzione alla sua possibilità di essere esaminato come testimone assistito. In questo articolo, esploreremo il contenuto della sentenza e le sue implicazioni pratiche, nonché i riferimenti normativi che la sostengono.

Il Contesto Giuridico

La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato, S. A., che si trovava in una situazione giuridica particolare. La questione centrale riguardava la necessità dell'avviso ex art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nel caso in cui l'imputato si fosse avvalso della facoltà di non rispondere. La Corte ha ribadito che, in presenza di dichiarazioni già rese dall'imputato riguardo alla responsabilità di altri, non è necessario procedere con l'avviso, se quest'ultimo ha scelto liberamente di non avvalersi della facoltà di non rispondere.

Riferimenti Normativi e Massime

Imputato di reato connesso o collegato non avvalsosi in precedenza della facoltà di non rispondere - Successivo esame in qualità di teste assistito - Avviso ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni. L'imputato di reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. può essere esaminato in qualità di testimone assistito con le forme di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen., senza necessità di procedere agli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen., nel caso in cui abbia già reso, in precedenza, dichiarazioni sulla responsabilità di altri, non avvalendosi, per libera scelta, della facoltà di non rispondere. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tali casi, viene in rilievo il disposto dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., a termini del quale trovano applicazione le regole sancite dall'art. 197-bis cod. proc. pen, tra le quali non è compresa quella enunciativa del "diritto al silenzio" del testimone, le cui dichiarazioni accusatorie necessitano, invece, di riscontro esterno, giusta il richiamo all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.).

Questa massima evidenzia l'importanza di comprendere il ruolo dell'imputato all'interno del processo penale e le modalità con cui può essere esaminato. La Corte di Cassazione ha dunque chiarito che non è necessario un avviso formale quando l'imputato ha già preso posizione e non ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, eliminando così una fonte di ambiguità durante le fasi processuali.

Conclusioni

La sentenza n. 28265 del 2023 rappresenta un passo significativo nella definizione dei diritti dell'imputato e delle modalità di esame in sede penale. La possibilità di esaminare un imputato come testimone assistito, senza bisogno di ulteriori avvisi, semplifica il procedimento e chiarisce le responsabilità legali. È fondamentale che gli operatori del diritto tengano conto di tali indicazioni per garantire un giusto equilibrio tra i diritti dell'imputato e l'esigenza di chiarezza probatoria nel processo penale.

Studio Legale Bianucci