Analisi della Sentenza n. 33648 del 2023: Rimedi e Limiti della Remissione Tacita della Querela

La sentenza n. 33648 del 28 giugno 2023, depositata il 1 agosto 2023, del Tribunale di Milano, offre un'importante riflessione sulle dinamiche della remissione tacita della querela, alla luce delle recenti modifiche legislative. In particolare, l'articolo 152, comma terzo, del Codice Penale, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, sancisce che la mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale comporta l'improcedibilità della querela, a meno che non si tratti di soggetti vulnerabili. Questo principio giuridico solleva interrogativi significativi riguardo al bilanciamento tra diritto di difesa e protezione delle persone offese.

Il Contesto Normativo della Sentenza

La disposizione in esame si inserisce in un contesto normativo volto a rendere più efficace il processo penale, limitando le possibilità di abuso da parte di querelanti che, per vari motivi, decidono di non presentarsi in aula. In questo scenario, la sentenza del Tribunale di Milano mette in evidenza che:

  • La remissione tacita della querela è automatica in caso di assenza ingiustificata del querelante.
  • Il giudice ha il dovere di accertare che l'assenza sia effettivamente ingiustificata e non influenzata da pressioni o condizionamenti esterni.
  • Esistono tutele specifiche per le persone vulnerabili, come stabilito dall'articolo 152, comma quarto, del Codice Penale.

Il Ruolo del Giudice e la Tutela delle Persone Offese

Mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale - Remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 150 del 2022 - Sussistenza - Limiti – Tutela delle persone offese vulnerabili - Potere dovere di accertamento del giudice. L'improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall'art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, fatta salva la previsione di cui all'art. 152, comma quarto, cod. pen. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l'assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

La decisione di non presentarsi in aula non può essere presa alla leggera, poiché implica una serie di conseguenze legali. La sentenza chiarisce che il giudice deve esercitare un potere-dovere di verifica, per garantire che non ci siano stati condizionamenti sull'assenza del querelante, soprattutto nel caso di soggetti vulnerabili. Questo aspetto evidenzia la sensibilità del legislatore verso le esigenze di protezione delle persone più fragili, garantendo loro un percorso di giustizia equo.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 33648 del 2023 rappresenta un passo significativo verso una maggiore tutela delle persone offese e un'efficace gestione delle dinamiche processuali in materia penale. La remissione tacita della querela, sebbene possa apparire come una semplificazione procedurale, nasconde insidie che devono essere attentamente valutate e monitorate dai giudici. La salvaguardia dei diritti dei soggetti vulnerabili deve rimanere al centro dell'attenzione del sistema giuridico, garantendo che ogni caso venga trattato con la dovuta attenzione e rispetto.

Studio Legale Bianucci