Commento sulla Sentenza n. 39722 del 2024: Concorso tra Maltrattamenti e Tortura

La recente sentenza n. 39722 del 9 luglio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, ha sollevato un acceso dibattito in ambito giuridico riguardo al delicato tema del concorso di reati in materia di maltrattamenti in famiglia e tortura. La Corte ha stabilito che il delitto di maltrattamenti, aggravato da crudeltà e futili motivi, può concorrere con il delitto di tortura, specialmente quando la vittima è un familiare minore. Questo articolo si propone di analizzare i punti salienti della sentenza e di chiarire le implicazioni legali e sociali di questa importante decisione.

Il Concorso tra Maltrattamenti e Tortura

La Corte ha evidenziato che i due delitti tutelano beni giuridici differenti: l'integrità psico-fisica nel caso dei maltrattamenti e la dignità della persona nel caso della tortura. Questa distinzione è fondamentale per comprendere come i due reati possano coesistere senza sovrapporsi, rendendo possibile un'ulteriore punizione per le condotte di tortura quando queste si manifestano come ulteriori sopraffazioni fisiche o psicologiche.

  • Maltrattamenti in famiglia: include comportamenti violenti e persecutori.
  • Tortura: si riferisce a sofferenze fisiche o psicologiche inflitte con l'intento di umiliare o disumanizzare la vittima.
  • Condizione aggravante: la presenza di un minore aumenta la gravità della situazione.
Concorso con il delitto di tortura aggravata ex art. 613-bis, comma quarto, cod. pen.- Sussistenza - Ragioni - Fattispecie. Il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravati da crudeltà, futili motivi e minorata difesa e quello di tortura in danno di un familiare minore d'età possono concorrere tra loro in ragione della diversità del bene giuridico tutelato - l'integrità psico-fisica dei familiari nel primo caso e la dignità della persona nel secondo - e della non sovrapponibilità strutturale delle condotte incriminate, posto che il delitto di tortura acquista autonoma rilevanza nel caso in cui la condotta, oltre a essere funzionale ai maltrattamenti, si estrinsechi in ulteriori sopraffazioni fisiche e psicologiche della vittima, provocando alla stessa acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico. (In motivazione, la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato ai sensi dell'art. 613-bis, comma quarto, secondo periodo, cod. pen., anziché dell'art. 572, comma terzo, ultimo periodo, cod. pen., per aver cagionato la morte del figlioletto di due anni, a fronte dello iato temporale intercorso tra le iniziali violenze, perpetrate con ingiurie, percosse, lesioni e minacce, e i successivi atti con i quali l'imputato si era accanito a piacimento sulla vittima, spersonalizzandola e disumanizzandola, al punto che la stessa non riusciva più a piangere, solo per dare sfogo ai propri impulsi bestiali, così trasformandola in una "res" alla sua mercé).

Implicazioni della Sentenza

Questa sentenza rappresenta un passo significativo nella lotta contro la violenza domestica e fornisce una chiara indicazione su come le condotte violente, specialmente nei confronti dei minori, devono essere perseguite con rigore. La Corte ha sottolineato l'importanza di riconoscere le sofferenze inflitte non solo come maltrattamenti, ma anche come tortura, aprendo la strada a pene più severe per tali reati. Questo approccio è in linea con le normative europee che mirano a proteggere i diritti dei minori e a garantire che la giustizia sia servita in modo adeguato e tempestivo.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 39722 del 2024 offre una chiara e dettagliata interpretazione della legge riguardo al concorso di reati in ambito di maltrattamenti e tortura. Essa non solo chiarisce le differenze tra i due delitti, ma sottolinea anche l'importanza di garantire giustizia per le vittime, in particolare per i più vulnerabili, come i minori. La giurisprudenza continua a evolversi, e con essa la necessità di proteggere i diritti fondamentali degli individui all'interno delle dinamiche familiari.

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