La recente sentenza n. 39482 del 2 luglio 2024, depositata il 28 ottobre 2024, offre spunti significativi in merito all’esame dei testimoni e alla validità delle prove raccolte nel corso del processo. La Corte di Appello di Torino ha affrontato il delicato tema delle domande suggestive, chiarendo che la loro inosservanza non comporta né l'inutilizzabilità né la nullità della prova. Questo principio merita un'analisi approfondita, poiché tocca questioni fondamentali del diritto processuale penale italiano.
La Corte, presieduta da G. Andreazza e relatore A. Di Stasi, ha stabilito che, mentre il divieto di porre domande suggestive è una norma importante per garantire l'integrità delle testimonianze, la violazione di tale divieto non conduce automaticamente all'inutilizzabilità delle prove raccolte. In particolare, la sentenza evidenzia che:
Divieto di porre domande suggestive - Inosservanza - Inutilizzabilità o nullità - Esclusione - Ragioni - Compromissione della genuinità della deposizione - Condizioni. In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità, né la nullità della prova raccolta, non essendo una tale sanzione prevista dall'art. 499 cod. proc. pen., nè potendo essere desunta dal disposto dell'art. 178 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'anzidetta violazione può tuttavia compromettere la genuinità della propalazione nel caso in cui abbia inciso sul complessivo risultato probatorio in maniera da rendere il materiale raccolto globalmente inidoneo ad essere valutato).
Questa sentenza ha importanti implicazioni per il diritto processuale penale. Essa chiarisce che, sebbene il rispetto delle regole procedurali sia cruciale, non tutte le violazioni comportano effetti diretti sulla validità delle prove. Le corti sono quindi chiamate a valutare l'effetto concreto delle domande suggestive sulla testimonianza e sull'intero processo. Questa valutazione deve essere effettuata tenendo presente le norme vigenti, come l'art. 178 e l'art. 191 del codice di procedura penale.
In conclusione, la sentenza n. 39482 del 2024 rappresenta un passo importante nella giurisprudenza italiana, riaffermando la necessità di un'analisi attenta e contestualizzata delle prove testimoniali. L'interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Torino non solo chiarisce i limiti del divieto di domande suggestive, ma invita anche a riflettere sull'equilibrio tra la correttezza procedurale e l'efficacia della prova nel processo penale. Un approccio ponderato a queste questioni è essenziale per garantire che la giustizia sia non solo perseguita, ma anche percepita come tale.