La recente sentenza n. 39603 del 3 ottobre 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante riflessione sulla materia del danneggiamento di beni culturali e storici. Essa stabilisce chiaramente la continuità normativa tra diverse fattispecie di reato, contribuendo a delineare il quadro giuridico attuale in materia di protezione dei beni culturali. Questo articolo mira a chiarire i punti salienti della sentenza e le implicazioni per la tutela del patrimonio culturale nazionale.
La sentenza analizza tre articoli del Codice Penale, evidenziando come le modifiche legislative nel tempo abbiano influito sulla definizione delle fattispecie di reato. In particolare, vengono esaminati:
La sentenza chiarisce che, nonostante le modifiche normative, esiste una continuità tra queste fattispecie di reato, risultando in un fenomeno di "abrogatio sine abolitione". Questo significa che le nuove norme non abrogano le precedenti, ma si affiancano ad esse, mantenendo in vita le relative responsabilità penali.
Delitto di danneggiamento aggravato di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen. - Delitto autonomo di danneggiamento di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen. - Delitto di distruzione, deterioramento o deturpamento di beni culturali o paesaggistici di cui all'art. 518-duodecies cod. pen. - Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni - Eccezione - Indicazione. Sussiste continuità normativa tra il delitto di danneggiamento aggravato di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen., nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 2, lett. a), legge 15 luglio 2009, n. 94, il delitto autonomo di danneggiamento, avente ad oggetto i medesimi beni, di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e il delitto di distruzione, deterioramento o deturpamento di beni culturali o paesaggistici, di cui all'art. 518-duodecies, comma primo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge 9 marzo 2022, n. 22, ricorrendo un fenomeno di "abrogatio sine abolitione", fatta eccezione che per l'ipotesi della procurata inservibilità di beni culturali, costituente fattispecie delittuosa del tutto nuova.
Le implicazioni di questa sentenza sono significative. La continuità normativa consente una maggiore protezione dei beni culturali, poiché i vari reati possono essere contestati in modo cumulativo, aumentando il grado di responsabilità per chi danneggia tali beni. Inoltre, questa pronuncia sottolinea l'importanza di una costante vigilanza e aggiornamento normativo per rispondere alle sfide attuali nel campo della tutela del patrimonio culturale.
In conclusione, la sentenza n. 39603 del 2024 rappresenta un passo avanti nella protezione dei beni culturali in Italia. Essa chiarisce le interconnessioni tra diverse fattispecie di reato e la loro continuità normativa, offrendo così strumenti giuridici più robusti per la difesa del patrimonio culturale. È fondamentale che tutti gli operatori del settore, dai legislatori agli avvocati, siano consapevoli di queste dinamiche per garantire una tutela efficace e adeguata.