La sentenza n. 37395 del 18 settembre 2024 rappresenta un importante riferimento per le indagini preliminari in ambito penale, specificamente per quanto riguarda l'uso della localizzazione tramite sistema GPS. Il caso in esame ha suscitato un acceso dibattito sulla compatibilità tra l'uso di tecnologie di localizzazione e i diritti alla privacy, alla luce delle normative italiane ed europee.
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha affermato che la localizzazione degli spostamenti tramite GPS costituisce un mezzo di ricerca della prova atipico. Questo implica che tale metodo non richiede l'accumulo massivo di dati sensibili, rendendo le risultanze utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.
In questo contesto, è fondamentale sottolineare che la sentenza esclude l'applicazione analogica della disciplina di "data retention", evidenziando che i principi stabiliti dalla Direttiva 2002/58/CE e dalla sentenza della CGUE del 5 aprile 2022 (C. 140/2020) non sono rilevanti in questo caso specifico. La Corte ha quindi tracciato un confine netto tra il pedinamento elettronico e l'accumulo di dati personali, sottolineando la necessità di garantire un equilibrio tra esigenze investigative e tutela della privacy.
Le implicazioni pratiche della sentenza sono molteplici e di grande rilevanza per le forze dell'ordine e per i legali coinvolti in casi di indagini preliminari. Tra le principali considerazioni si possono individuare:
Natura - Mezzo di ricerca della prova atipico - Applicazione analogica della disciplina in tema di "data retention" - Esclusione - Direttiva 2002/58/CE e sentenza della CGUE 05/04/2022, C. 140/2020 - Rilevanza - Esclusione. In tema di indagini preliminari, la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico, non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia né la disciplina di cui all'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, né i principi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di "data retention" con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni.
La sentenza n. 37395 del 2024 rappresenta quindi un passo significativo nel chiarire l'uso delle tecnologie di localizzazione nel contesto delle indagini preliminari. Essa offre spunti di riflessione su come equilibrare le esigenze di sicurezza e giustizia con il rispetto dei diritti fondamentali degli individui. La giurisprudenza continua a evolversi e a rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione, e è fondamentale che gli operatori del diritto rimangano informati e aggiornati su tali sviluppi per garantire una corretta applicazione della legge.