Guida in stato di ebbrezza e oneri probatori: la sentenza n. 26281 del 2024

La sentenza n. 26281 del 2024, pronunciata dalla Corte di Cassazione, offre un'importante riflessione sui diritti e doveri delle parti coinvolte in un procedimento per guida in stato di ebbrezza. In particolare, si evidenzia l'onere probatorio che grava sul pubblico ministero in merito all'omologazione dell'etilometro e alle verifiche periodiche a cui deve essere sottoposto. Questo aspetto è cruciale per garantire un giusto processo e la tutela dei diritti dell'imputato.

Il contesto normativo

La guida in stato di ebbrezza è disciplinata dall'articolo 186 del Codice della Strada, che stabilisce le sanzioni per chi guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Tuttavia, per accertare la responsabilità dell'imputato, è fondamentale dimostrare che l'etilometro utilizzato per il test fosse regolarmente omologato e sottoposto a verifiche periodiche, come previsto dall'art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Le implicazioni della sentenza

Esito positivo dell'alcoltest - Prova dell’omologazione e della revisione dell’etilometro - Onere a carico del pubblico ministero - Condizioni - Onere dell'imputato di allegazione volto a contestare il funzionamento dell’apparecchio - Contenuto - Fattispecie. In tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verifiche annuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenza dell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalità dell'etilometro).

La Corte ha stabilito che il pubblico ministero è tenuto a dimostrare l'omologazione e la regolarità delle verifiche dell'etilometro solo nel caso in cui l'imputato presenti specifiche contestazioni riguardanti la funzionalità del dispositivo. Questo principio pone una chiara distinzione tra le responsabilità delle due parti, sottolineando l'importanza della prova in un processo penale.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 26281 del 2024 rappresenta un passo significativo nella giurisprudenza relativa alla guida in stato di ebbrezza. Essa chiarisce i diritti dell'imputato e le responsabilità del pubblico ministero, promuovendo un equilibrio tra le esigenze di sicurezza stradale e la tutela dei diritti individuali. È fondamentale che ogni caso venga valutato con attenzione, considerando le specifiche circostanze e le evidenze presentate, affinché la giustizia possa essere equamente amministrata.

Studio Legale Bianucci