Analisi della Sentenza n. 13384 del 2024: Dichiarazioni predibattimentali e responsabilità penale

Con la sentenza n. 13384 del 15 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale nell'ambito del diritto penale: l'idoneità delle dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio a costituire la base per l'accertamento della responsabilità penale. La decisione, che rigetta l'appello presentato, si fonda su principi consolidati dalla giurisprudenza europea e italiana.

Le dichiarazioni predibattimentali e il loro utilizzo

In base all'articolo 512 del codice di procedura penale, le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate in giudizio, ma a condizione che siano rispettate adeguate garanzie procedurali. La Corte ha sottolineato che, per essere ritenute valide, tali dichiarazioni devono essere soggette a un accurato vaglio di credibilità, in grado di assicurare che non vi sia arbitrarietà nel loro utilizzo.

Dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio - Idoneità a fondare la base esclusiva e determinante per l'accertamento della responsabilità penale - Compatibilità con il diritto convenzionale – Condizioni. Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione - avente natura di "diritto consolidato" - espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto.

Le garanzie procedurali richieste

La Corte ha specificato che le garanzie procedurali sono essenziali per garantire un giusto processo, come previsto dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra le condizioni richieste, si evidenziano:

  • Vagliabilità delle dichiarazioni da parte del giudice;
  • Accertamento della compatibilità delle dichiarazioni con le prove raccolte;
  • Scrutinio delle modalità di raccolta delle dichiarazioni;
  • Verifica della credibilità del dichiarante.

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa, corroborate da un riconoscimento fotografico e da altre testimonianze, fossero sufficienti a garantire la validità dell'accertamento di responsabilità.

Conclusioni

La sentenza n. 13384 del 2024 ribadisce l'importanza di garantire adeguate garanzie procedurali nel processo penale, soprattutto quando si utilizzano dichiarazioni predibattimentali. Essa offre un'importante riflessione sulla compatibilità tra le pratiche giudiziarie italiane e le normative europee, sottolineando che il rispetto dei diritti fondamentali è imprescindibile per un sistema giuridico equo e giusto.

Studio Legale Bianucci