Arresti Domiciliari e Braccialetto Elettronico: Analisi della Sentenza n. 15939 del 2024

La recente sentenza n. 15939 del 14 marzo 2024, emessa dal Tribunale di Libertà di Torino, offre spunti significativi in merito all'interpretazione del braccialetto elettronico nell'ambito delle misure cautelari personali. In particolare, il giudice ha sottolineato che l'uso di tale dispositivo non rappresenta una forma di misura coercitiva innovativa, ma piuttosto si configura come una modalità di esecuzione ordinaria degli arresti domiciliari.

Il Contesto Giuridico della Sentenza

Il caso affrontato dalla sentenza riguarda la richiesta di sostituzione della misura di custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, arricchita dall'adozione del braccialetto elettronico. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che, date le peculiarità del fatto contestato e la pericolosità dell'indagato, la custodia inframuraria fosse l'unica misura adeguata. Questa decisione si basa su una lettura rigorosa delle norme, in particolare degli articoli 274 e 275 del Nuovo Codice di Procedura Penale, che disciplinano le misure cautelari.

Il Braccialetto Elettronico: Una Misura di Esecuzione Ordinaria

Il fulcro della decisione risiede nella massima che segue:

Prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" - Mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare - Istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere - Rigetto per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto - Motivazione sull'inidoneità della misura autocustodiale anche se rafforzata dall'applicazione del braccialetto elettronico - Necessità - Esclusione - Ragioni. In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguatala la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto.

Questa posizione giurisprudenziale chiarisce che, nonostante il braccialetto elettronico possa sembrare un avanzamento tecnologico nelle misure cautelari, non altera la valutazione della pericolosità dell'indagato. Pertanto, il giudice può decidere di non motivare ulteriormente sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, se ritenuta insufficiente per tutelare la sicurezza pubblica.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 15939 del 2024 segna un importante passo nella comprensione delle misure cautelari, evidenziando che l'implementazione del braccialetto elettronico non introduce una nuova forma di custodia, ma si limita a modificare le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari. Ciò implica che il giudice deve sempre considerare, in modo prioritario, la pericolosità del soggetto e le specificità del reato contestato, garantendo così un equilibrio tra diritti individuali e sicurezza collettiva.

Studio Legale Bianucci