Il tema dell'imputabilità e del dolo è centrale nel diritto penale, soprattutto quando si tratta di individui con disturbi mentali o problematiche legate all’abuso di sostanze. La sentenza n. 17496 del 29 novembre 2022, emessa dalla Corte d'Appello di Messina, offre importanti spunti di riflessione su questi aspetti, chiarendo il rapporto tra la capacità di intendere e di volere e la responsabilità penale.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattando il concetto di imputabilità come capacità di intendere e di volere. È fondamentale sottolineare che l'imputabilità e la colpevolezza sono concetti distinti, sebbene interconnessi. L'imputabilità deve essere accertata prima della colpevolezza, poiché essa rappresenta la componente naturalistica della responsabilità penale.
01 Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: LOSENGO ANTONIO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.) Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 09/03/2022 560001 IMPUTABILITA' - IN GENERE (CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE) - Vizio parziale di mente - Rapporti con il dolo - Autonomia - Conseguenza - Fattispecie. L'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi e operano su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, in cui il dolo è stato ritenuto pur a fronte di disturbo della personalità ed etilismo cronico, giudicati tali da non avere compromesso il potere di critica e la rappresentazione dell'evento).
La fattispecie esaminata dalla Corte riguardava un caso di tentato omicidio, in cui il soggetto imputato presentava un disturbo della personalità e una storia di etilismo cronico. Nonostante tali problematiche, la Corte ha ritenuto che il soggetto fosse in grado di esercitare un potere di critica e di rappresentazione degli eventi, elementi necessari per configurare il dolo. Da qui si evince che un vizio parziale di mente non esclude la possibilità di configurare il dolo generico.
La sentenza n. 17496 del 2022 rappresenta un importante precedente nella giurisprudenza italiana, chiarendo che la presenza di un vizio parziale di mente non esclude la possibilità di configurare il dolo, purché il soggetto sia in grado di comprendere il significato delle proprie azioni. Questo chiarimento è cruciale non solo per i professionisti del diritto, ma anche per chi si trova a dover affrontare situazioni simili, evidenziando la complessità delle dinamiche tra salute mentale e responsabilità penale.