La sentenza n. 36918 del 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema cruciale nel diritto penale italiano: l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti non assistiti e tardivamente iscritti nel registro delle notizie di reato. Questo principio è fondamentale per garantire il rispetto dei diritti di difesa e la legalità delle prove utilizzate nel processo penale.
Nella fattispecie esaminata, il ricorrente contestava il rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un soggetto la cui iscrizione nel registro era avvenuta in ritardo. La Corte ha chiarito che, per eccepire l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni, è necessario presentare una richiesta di retrodatazione dell'iscrizione, come stabilito dall'articolo 335-quater del codice di procedura penale.
DIVIETI DI UTILIZZAZIONE (INUTILIZZABILITA') - Dichiarazioni non assistite rese da soggetto tardivamente iscritto nel registro delle notizie di reato - Inutilizzabilità - Modalità di deduzione - Richiesta di retrodatazione di cui all’art. 335-quater cod. proc. pen. - Necessità - Fattispecie. Chi intenda eccepire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, in violazione degli artt. 61 e 63 cod. proc. pen., da un soggetto il cui nome è stato tardivamente iscritto dal pubblico ministero nel registro delle notizie di reato, deve necessariamente presentare richiesta di retrodatazione dell'iscrizione, nelle forme ed entro i termini prescritti dall'art. 335-quater cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorrente che si doleva del rigetto, da parte del tribunale del riesame, dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni non assistite rese da soggetto a suo dire tardivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, non avendo il ricorrente ritualmente e tempestivamente chiesto - al giudice per le indagini preliminari o allo stesso tribunale del riesame - la retrodatazione dell'iscrizione).
Questo principio si fonda sulla necessità di garantire un processo equo, in cui le dichiarazioni utilizzate come prove siano raccolte nel rispetto delle norme procedurali. La sentenza sottolinea come la tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato possa compromettere la validità delle dichiarazioni rese, soprattutto se il soggetto non ha avuto la possibilità di essere assistito da un legale al momento della loro raccolta.
La decisione della Corte di Cassazione ha importanti ripercussioni per gli avvocati e per chi si occupa di diritto penale. È fondamentale che, in presenza di dichiarazioni potenzialmente non utilizzabili, si segua scrupolosamente la procedura di richiesta di retrodatazione, rispettando i termini e le modalità previste dalla legge.
In conclusione, la sentenza n. 36918 del 2024 rappresenta un’importante guida per la gestione delle prove nel processo penale, evidenziando l'importanza del rispetto delle procedure per garantire un giusto processo e la tutela dei diritti degli imputati.