Analisi della Sentenza n. 3356 del 2024: Rito Camerale e Impugnazioni in Tempo di Covid-19

La sentenza n. 3356 del 14 novembre 2024 della Corte d'Appello di Catania rappresenta un importante intervento giurisprudenziale in un periodo di straordinaria emergenza come quello causato dalla pandemia di Covid-19. La decisione affronta questioni rilevanti riguardanti la disciplina delle impugnazioni nel contesto del diritto penale, in particolare in relazione alla conversione del rito e agli obblighi di presenza degli imputati detenuti.

La disciplina emergenziale e le impugnazioni

In base alla normativa emergenziale, le modalità di celebrazione dei procedimenti penali hanno subito modifiche significative. La Corte d'Appello ha stabilito che la richiesta di trattazione orale da parte del difensore, nel contesto di un appello contro una sentenza emessa in giudizio abbreviato, determina la conversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario. Questo aspetto è cruciale, in quanto indica un tentativo di garantire una maggiore partecipazione e trasparenza nel processo, nonostante le limitazioni imposte dalla situazione sanitaria.

Obbligo di traduzione e partecipazione dell'imputato

Appello - Disciplina emergenziale da Covid-19 - Sentenza di primo grado emessa in sede di giudizio abbreviato - Richiesta di trattazione orale del difensore - Conversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario - Imputato detenuto - Mancata richiesta di partecipare all’udienza - Obbligo di traduzione - Esclusione. In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l'istanza di trattazione orale formulata dal difensore nel procedimento d'appello avverso la sentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina la conversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario, ma non anche l'obbligo di traduzione dell'imputato detenuto che non abbia espresso la volontà di partecipare all'udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello, ritenendo corretta la celebrazione del rito in assenza dell'imputato).

La Corte ha chiarito che se l'imputato detenuto non esprime la volontà di partecipare all'udienza, non sussiste l'obbligo di traduzione. Questa decisione è di grande importanza, poiché riflette la necessità di bilanciare i diritti dell'imputato con l'efficienza del sistema giuridico, soprattutto in un contesto emergenziale. La Corte ha quindi escluso la nullità della sentenza d'appello, affermando la correttezza della celebrazione del rito in assenza dell'imputato.

Conclusioni

La sentenza n. 3356 del 2024 rappresenta un passaggio significativo nella giurisprudenza italiana, evidenziando come le corti stiano adattando le loro pratiche alle circostanze straordinarie create dalla pandemia. La gestione delle impugnazioni e la disciplina delle presenze in aula sono aspetti cruciali per garantire il diritto alla difesa, ma anche per assicurare la funzionalità del sistema giudiziario. Questo intervento della Corte d'Appello di Catania getta luce su un tema attuale e complesso, invitando a una riflessione più ampia sulla giustizia in tempi di crisi.

Studio Legale Bianucci