Il diritto di coltivare l'affettività familiare: commento alla sentenza n. 46809 del 2024

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46809 del 21 novembre 2024, ha affrontato un tema di grande rilevanza nel campo del diritto penale e dell'esecuzione penale: il diritto del detenuto di mantenere i legami affettivi con i familiari, anche quando questi siano anch'essi sottoposti a un regime di detenzione speciale, come quello previsto dall'articolo 41-bis. Questo articolo analizza il contenuto della sentenza, evidenziando le implicazioni giuridiche e pratiche.

Il regime penitenziario differenziato e il diritto all'affettività

Il regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato istituito per garantire la sicurezza pubblica in situazioni particolarmente delicate. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che il diritto di coltivare affettività con i familiari è un elemento essenziale dei diritti del detenuto. Questo diritto non può essere negato, neanche quando il familiare con cui si desidera comunicare è anch'esso soggetto a questo regime.

Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Diritto di coltivare la affettività familiare - Sussistenza - Colloqui visivi con congiunti sottoposti allo stesso regime - Ammissibilità - Condizioni. In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è, anch'egli, sottoposto al regime speciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l'impiego di strumenti audiovisivi.

Il bilanciamento tra affettività e sicurezza

La sentenza evidenzia come sia necessario un attento bilanciamento tra le esigenze affettive del detenuto e le esigenze di sicurezza pubblica. Sebbene il diritto alla comunicazione affettiva sia un diritto fondamentale, esso deve essere esercitato nel rispetto delle normative di sicurezza. Ciò significa che, in alcuni casi, le esigenze di sicurezza possono prevalere, limitando l'accesso ai colloqui visivi. È fondamentale che il giudice di sorveglianza valuti caso per caso le circostanze, considerando sia il diritto del detenuto che le esigenze di sicurezza.

  • Il diritto di avere colloqui visivi è essenziale per il benessere psicologico del detenuto.
  • Il bilanciamento deve essere effettuato caso per caso, in base alle specifiche condizioni.
  • La sentenza si inserisce in un contesto giurisprudenziale ampio, che riconosce l'importanza dei diritti dei detenuti.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 46809 del 2024 rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento del diritto di coltivare affettività da parte dei detenuti, anche in contesti di elevata sicurezza. Pur nel rispetto delle necessità di sicurezza pubblica, è fondamentale garantire che i detenuti possano mantenere i legami familiari, essenziali per il loro reinserimento sociale e per il loro benessere psicologico. La giurisprudenza italiana continua a lavorare verso un equilibrio tra diritti individuali e sicurezza collettiva, un tema di fondamentale importanza per il nostro ordinamento giuridico.

Studio Legale Bianucci