La sentenza della Corte di Cassazione del 23 settembre 2024, n. 35698, affronta tematiche cruciali riguardanti la bancarotta fraudolenta, in particolare la distinzione tra omessa e irregolare tenuta delle scritture contabili. La Corte, accogliendo parzialmente il ricorso di A.A., ha fornito chiarimenti significativi per la qualificazione giuridica delle condotte in materia di fallimento.
A.A. era amministratore e liquidatore della società Museo del Tempo Srl, dichiarata fallita nel 2021. La Corte di Appello di Roma aveva confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, evidenziando la presentazione di documentazione contabile parziale. In particolare, il ricorrente sosteneva che le scritture contabili non erano state completamente distrutte, ma solo non conservate, il che avrebbe dovuto portare a una diversa qualificazione giuridica della condotta.
La Corte ha chiarito che l'omessa tenuta delle scritture contabili costituisce una fattispecie autonoma rispetto alla tenuta irregolare, richiedendo un diverso approccio nella valutazione del dolo.
La Corte ha sottolineato l'importanza di distinguere tra:
Questa distinzione è fondamentale per l'applicazione delle norme previste dall'articolo 216 della legge fallimentare, che disciplina le diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta. La Corte di Cassazione ha ribadito che l'accertamento del dolo deve essere supportato da elementi fattuali che dimostrino l'intento di danneggiare i creditori.
La sentenza n. 35698 del 2024 rappresenta un'importante evoluzione nella giurisprudenza sul tema della bancarotta fraudolenta. La Corte ha riconosciuto l'importanza di una corretta qualificazione giuridica delle condotte, richiedendo un'esatta ricostruzione della fattispecie. Questo approccio non solo offre chiarezza ai professionisti del diritto, ma garantisce anche una maggiore protezione ai creditori, assicurando che le responsabilità siano adeguatamente attribuite in base all'effettiva condotta degli amministratori. La questione della corretta tenuta delle scritture contabili resta quindi centrale nel panorama del diritto fallimentare.