Commento sulla Sentenza n. 28489 del 2024: Validità del DASPO e Diritti di Difesa

La sentenza n. 28489 del 2024 rappresenta un importante punto di riferimento nella giurisprudenza italiana riguardante le misure di prevenzione contro la violenza nelle manifestazioni sportive. In essa, la Corte ha stabilito che la convalida del provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, noto come DASPO, non può avvenire prima della scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica al destinatario. Questo termine è fondamentale per garantire il diritto di difesa dell'imputato, consentendogli di esaminare la documentazione e presentare eventuali memorie.

Il contesto normativo

Il provvedimento di DASPO è regolato dalla Legge 13 dicembre 1989, n. 401, che ha introdotto misure preventive per contrastare la violenza negli eventi sportivi. Secondo l'articolo 6, comma 3 della suddetta legge, la convalida del provvedimento deve rispettare determinati diritti fondamentali del destinatario, tra cui il diritto di difesa. La Corte Costituzionale, in diverse pronunce, ha sottolineato l'importanza di garantire un equo processo e di non comprimere ingiustamente i diritti individuali.

La sentenza e le sue implicazioni

Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento di convalida del DASPO intervenuto prima dello scadere del termine di 48 ore - Conseguenze - Nullità di ordine generale - Verifica del pregiudizio patito dall'interessato - Necessità. In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito.

La Corte ha quindi evidenziato che, qualora il termine di quarantotto ore non venga rispettato, il provvedimento di DASPO è nullo. Ciò implica che l'autorità di polizia deve attendere il termine stabilito prima di procedere alla convalida, garantendo così un adeguato spazio per il diritto di difesa dell'interessato. È fondamentale, quindi, che il destinatario del provvedimento abbia la possibilità di esaminare la documentazione e presentare eventuali deduzioni che possano influire sulla decisione finale.

Conclusioni

La sentenza n. 28489 del 2024 rappresenta un passo significativo verso la tutela dei diritti fondamentali degli individui, anche in contesti di prevenzione della violenza. La necessità di rispettare il termine di quarantotto ore per la convalida del DASPO non è solo una questione procedurale, ma un elemento essenziale per garantire un giusto processo. Le autorità devono sempre tenere in considerazione il diritto di difesa, evitando che misure preventive compromettano i diritti individuali. Il rispetto di queste procedure non solo rafforza la legalità, ma contribuisce anche a un approccio più umano nella gestione della sicurezza nelle manifestazioni sportive.

Studio Legale Bianucci