Commento alla Sentenza n. 26575 del 2024: Costituzione di Parte Civile e Querela

Il 14 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 26575, che affronta il tema della procedibilità dei reati divenuti perseguibili a querela a seguito della riforma "Cartabia". Questa decisione ha importanti implicazioni per le parti coinvolte nei procedimenti penali, in particolare per quanto riguarda la costituzione di parte civile e la sua relazione con la querela.

La Riforma "Cartabia" e i Reati Perseguibili a Querela

La riforma "Cartabia", attuata con il decreto legislativo n. 150 del 2022, ha introdotto significative modifiche nella disciplina dei reati perseguibili a querela. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera I, del decreto stabilisce che alcuni reati possono essere perseguiti solo a seguito di una querela da parte della persona offesa. Questo ha portato a una maggiore attenzione sulla volontà della vittima di perseguire l'autore del reato.

  • La querela deve essere presentata in forma scritta.
  • È necessario che la persona offesa manifesti esplicitamente la sua volontà di procedere.
  • La riforma ha semplificato le modalità di espressione della volontà punitiva.

Equivalenza tra Costituzione di Parte Civile e Querela

La Corte, nella sentenza n. 26575, stabilisce che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela. Questo principio è fondamentale, poiché implica che, anche in assenza di una formale querela, la volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato può essere desunta dalla sua costituzione di parte civile. La massima della sentenza recita:

Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della cd. riforma "Cartabia" - Costituzione di parte civile non revocata - Equivalenza a querela - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie. La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Fattispecie relativa a parte civile che non aveva depositato le proprie conclusioni nel giudizio di appello, definito dopo l'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia").

Questo significa che, in situazioni in cui la parte civile non ha presentato formalmente una querela, la sua costituzione di parte civile può comunque essere considerata come una manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 26575 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella comprensione della relazione tra la costituzione di parte civile e la querela. La decisione della Corte di Cassazione chiarisce che la volontà della persona offesa di perseguire il reato può essere dedotta anche da atti diversi dalla querela formale. Questo approccio semplifica notevolmente l'iter per le vittime di reati, rendendo più accessibile la loro partecipazione al processo penale. È fondamentale, tuttavia, che le parti coinvolte comprendano appieno le implicazioni di questa sentenza e si avvalgano di professionisti competenti per navigare nel complesso panorama giuridico attuale.

Studio Legale Bianucci