Commento alla sentenza n. 27397 del 2023: Confisca e Pericolosità Patrimoniale

La sentenza n. 27397 del 2023, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema di grande rilevanza nel campo delle misure di prevenzione patrimoniale. In particolare, si discute della legittimità della confisca dei beni in relazione a condotte delittuose risalenti a tempi remoti, nel contesto della normativa vigente. Questo pronunciamento rappresenta un'importante riflessione sulla retroattività delle misure di prevenzione e sulla loro applicazione in base alla pericolosità accertata.

La questione della retroattività nella confisca dei beni

Il caso specifico riguarda l'imputato A. M., il quale ha visto inammissibile il ricorso per la revocazione di un provvedimento di confisca, motivato dal fatto che le condotte contestate risalivano agli anni 2001 e 2002. La Corte ha sottolineato che, in tali circostanze, il provvedimento di confisca era stato emesso in base alla normativa preesistente, e pertanto, il ricorso non poteva essere accolto. Questo aspetto è cruciale, poiché evidenzia come le misure di prevenzione patrimoniale non possano essere applicate retroattivamente, violando così il principio di prevedibilità delle norme.

Confisca - Pericolosità accertata ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 - Fatti sintomatici commessi in epoca anteriore o remota - Difetto di base legale per assenza di prevedibilità - Revocazione ex art. 28, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011 - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. In tema di misure di prevenzione patrimoniale, non è esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del provvedimento definitivo di confisca fondato sul giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del citato d.lgs., nel caso in cui il proposto eccepisca il difetto di "base legale" del provvedimento ablatorio, in quanto emesso in relazione a condotte tenute prima dell'entrata in vigore della normativa richiamata e, quindi, in forza di un'applicazione retroattiva della misura di prevenzione patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che il provvedimento di confisca impugnato riguardava condotte di usura risalenti agli anni 2001 e 2002, epoca in cui, in relazione a condotte significative della "pericolosità generica" come quelle di usura, potevano trovare applicazione le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e succ. mod., ovvero il regime della confisca di prevenzione regolato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e succ. mod.).

Implicazioni della sentenza e considerazioni finali

Questa sentenza non solo chiarisce il limite temporale nell'applicazione delle misure di prevenzione, ma sottolinea anche l'importanza della certezza del diritto. La Corte, infatti, ha ribadito la necessità di rispettare i principi fondamentali del diritto penale, come la prevedibilità e la non retroattività delle norme. La decisione della Corte di Cassazione si inserisce in un ampio dibattito giuridico riguardante la confisca e le misure di prevenzione, richiamando a una riflessione più profonda sulla necessità di una legislazione chiara e coerente in materia.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 27397 del 2023 della Corte di Cassazione rappresenta un importante precedente in materia di confisca di beni e misure di prevenzione patrimoniale. Essa riafferma i diritti degli individui e la necessità di applicare le norme in modo equo e giusto, evitando l'uso retroattivo della legislazione. Per i professionisti del diritto, è fondamentale considerare le implicazioni di questo pronunciamento nelle future strategie legali e nella tutela dei diritti dei propri assistiti.

Studio Legale Bianucci