Commento alla Sentenza n. 26190 del 2023: Truffa Contrattuale e Contratti ad Esecuzione Istantanea

La sentenza n. 26190 del 26 maggio 2023 offre importanti chiarimenti sulla configurabilità del reato di truffa nei contratti ad esecuzione istantanea. In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la truffa si possa configurare solo se gli artifici o raggiri sono posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del contratto, escludendo quindi rilevanza penale per le condotte ingannevoli avvenute successivamente.

Il Contesto Giuridico

Il caso trattato dalla Corte riguarda una situazione in cui gli imputati avevano preso in locazione un appartamento, rilasciando assegni privi di copertura come caparra. Tuttavia, il contratto venne successivamente risolto per impossibilità di adempiere. La Corte ha annullato la condanna, evidenziando che non vi erano stati artifici o raggiri al momento della stipula, rendendo quindi irrilevante la condotta successiva.

Truffa contrattuale - Contratti ad esecuzione istantanea - Configurabilità del reato - Condizioni - Artifici e raggiri commessi durante la fase dell'esecuzione contrattuale - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie. Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato per l'insussistenza del fatto la decisione di condanna emessa nei confronti di soggetti che avevano preso in locazione un appartamento di proprietà delle persone offese con la mediazione di un'agenzia immobiliare, rilasciando due assegni privi di copertura a titolo di caparra, salvo poi recedere dal contratto per impossibilità di far fronte ai relativi oneri, con l'impegno di restituire l'appartamento nell'arco di tre giorni).

Le Implicazioni della Sentenza

Questa sentenza ha diverse implicazioni pratiche. In primo luogo, chiarisce che la truffa, per essere configurabile, deve manifestarsi al momento della conclusione del contratto, e non in fasi successive. Questo principio è fondamentale per gli operatori del diritto e per chiunque sia coinvolto nella stipulazione di contratti, poiché definisce chiaramente i limiti del comportamento penalmente rilevante.

  • Artifici e raggiri devono essere presenti al momento della conclusione del contratto.
  • Le condotte ingannevoli avvenute dopo la stipula non configurano reato, a meno che non inducano la vittima a compiere ulteriori atti giuridici.
  • È necessaria una valutazione attenta delle circostanze contrattuali per determinare la sussistenza del reato.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 26190 del 2023 stabilisce un importante precedente in materia di truffa contrattuale, sottolineando la necessità di un'analisi precisa delle circostanze che circondano la conclusione di un contratto. Gli operatori del diritto dovranno prestare attenzione a questi aspetti per garantire una corretta applicazione delle norme e una tutela efficace dei propri diritti e interessi.

Studio Legale Bianucci