La Sentenza n. 25593/2023 e la Questione della Convivente 'more uxorio' nella Testimonianza

La sentenza n. 25593 del 14 febbraio 2023, depositata il 14 giugno 2023, ha sollevato importanti questioni giuridiche riguardanti la testimonianza e il concetto di convivenza 'more uxorio'. La Corte di Cassazione, presieduta dalla Dott.ssa M. Boni e con relatore la Dott.ssa T. Liuni, ha analizzato il caso di un testimone che ha chiesto di astenersi dal rendere dichiarazioni, sostenendo di avere una relazione intima con l'imputato. Vediamo insieme i punti salienti di questa sentenza.

La Facoltà di Astensione e la Convivente 'more uxorio'

Secondo l'articolo 199, comma 3, del codice di procedura penale, un testimone ha la facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni se la sua testimonianza potrebbe ledere il suo diritto alla riservatezza o quello di un familiare. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'esistenza di un rapporto personale tra il testimone e l'imputato fosse rilevante per valutare la sussistenza della convivenza 'more uxorio'. La Corte ha sottolineato che la coabitazione, anche se non costante, può essere sufficiente a configurare questa situazione giuridica.

  • Importanza della motivazione congrua e logica nella decisione del giudice.
  • Analisi della relazione tra testimone e imputato, indipendentemente dai legami economici.
  • Giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

La Massima della Sentenza

Convivente "more uxorio" - Accertamento della relativa situazione - Giudizio di fatto - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie. La mancata concessione a un testimone della facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199, comma 3, cod. proc. pen., per la ritenuta assenza del presupposto della convivenza "more uxorio" con l'imputato, fonda su un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente e logicamente motivato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della facoltà di astensione, l'esistenza di un rapporto personale tra testimone e imputato, pur a fronte di una coabitazione solo saltuaria e a prescindere dai rapporti economici tra i due).

Conclusioni

In sintesi, la sentenza n. 25593/2023 evidenzia l'importanza di un'accurata valutazione delle relazioni personali nel contesto della testimonianza. La Corte ha confermato che la definizione di convivenza 'more uxorio' non si limita alla coabitazione stabile, ma può includere anche relazioni più flessibili. Questo approccio offre una maggiore protezione ai diritti dei testimoni e sottolinea la complessità delle dinamiche relazionali, che il diritto deve saper interpretare con attenzione. Gli operatori del diritto devono quindi considerare questi aspetti per gestire adeguatamente le testimonianze e le eventuali richieste di astensione.

Studio Legale Bianucci