Sentenza n. 24425 del 2023: Misure alternative alla detenzione e divieto triennale di concessione

La sentenza n. 24425 del 26 aprile 2023, pubblicata il 7 giugno 2023, rappresenta un'importante evoluzione nella giurisprudenza relativa alle misure alternative alla detenzione. In questo caso, la Corte ha affrontato il tema del divieto triennale di concessione previsto dall'art. 58-quater dell'ordinamento penitenziario, in particolare riguardo alla revoca dell'affidamento in prova per i soggetti sottoposti a misure alternative.

Il contesto della sentenza

La questione centrale della sentenza riguarda l'applicabilità del divieto triennale di concessione di benefici penitenziari per i condannati la cui misura alternativa alla detenzione sia stata revocata. La Corte ha stabilito che tale divieto non si applica nel caso di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari, come previsto dall'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Questo significa che l'infruttuosa applicazione di una misura alternativa non comporta automaticamente una presunzione di incapacità del condannato di conformarsi ai benefici di rieducazione. La Corte ha sottolineato che la peculiarità della situazione dei soggetti coinvolti deve essere tenuta in considerazione, escludendo quindi un'applicazione rigida del divieto.

Le ragioni dietro la decisione

01 Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: MAGLIUOLO RAFFAELE GIANLUCA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.) Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANIA, 06/10/2022 563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Divieto triennale di nuova concessione del beneficio previsto dall'art. 58-quater ord. pen. - Applicabilità anche all'ipotesi di revoca dell'affidamento "terapeutico" previsto dall'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 - Esclusione - Ragioni. Il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, previsto dall'art. 58-quater ord. pen., non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto l'infruttuosa applicazione di tale misura, oltre a non essere espressamente contemplata fra le condizioni "pregiudicanti" di cui all'art. 58-quater, comma 2, cit. in ragione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non determina alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformarsi ai benefici aventi finalità di rieducazione comune.

Conclusioni

La sentenza n. 24425 del 2023 segna un passo importante verso una maggiore flessibilità nell'applicazione delle misure alternative alla detenzione. La Corte ha chiarito che la revoca dell'affidamento in prova non deve automaticamente comportare l'impossibilità di accedere a nuovi benefici, sottolineando l'importanza della rieducazione e della reintegrazione sociale. Questo approccio riflette un'evoluzione della giurisprudenza che tiene conto delle specifiche esigenze dei condannati, promuovendo un sistema penitenziario più umano e rieducativo.

Studio Legale Bianucci