Sentenza n. 49964/2023: La Nullità di Ordine Generale e il Diritto di Difesa

La sentenza n. 49964 del 14 novembre 2023, emessa dalla Corte di Cassazione, offre spunti significativi sulla questione della nullità in ambito penale, in particolare riguardo alla mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale al difensore dell'imputato. Il caso in esame si colloca nel contesto delle misure emergenziali adottate durante la pandemia da Covid-19, che hanno modificato le procedure di appello, portando a una serie di interrogativi sulla validità delle stesse.

Il Contesto Normativo

La disciplina emergenziale, contenuta nell'art. 23-bis del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha introdotto modalità di celebrazione dei procedimenti penali in forma cartolare, limitando i contatti diretti tra i soggetti coinvolti. In questo contesto, la Corte ha dovuto valutare se la mancata trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale potesse costituire una violazione del diritto di difesa.

Analisi della Sentenza

Procedimento cartolare in appello - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Conclusioni scritte del Procuratore Generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. - Sussistenza - Specifico e concreto pregiudizio - Allegazione - Necessità - Fattispecie. Nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive. (Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente).

La Corte ha affermato che la nullità non si configura automaticamente in caso di violazione dei diritti difensivi, ma è necessaria la dimostrazione di un concreto pregiudizio. Questo principio si basa sul carattere tassativo delle nullità previsto dal codice di procedura penale italiano, in particolare dall'art. 182, comma 2. La sentenza chiarisce quindi che la semplice omissione di comunicazione non è sufficiente a far scattare la nullità, se non si dimostra un danno reale alle argomentazioni difensive.

Conclusioni

La sentenza n. 49964/2023 rappresenta un'importante riflessione sul bilanciamento tra esigenze emergenziali e diritti fondamentali degli imputati. Essa sottolinea che, in un quadro di procedimenti snelliti e adattati alle circostanze straordinarie, è fondamentale mantenere l'attenzione sulla tutela dei diritti di difesa. Concludendo, è evidente come la Corte di Cassazione intenda garantire che ogni violazione procedurale sia esaminata con attenzione, sempre alla luce di un'analisi concreta delle conseguenze per le parti coinvolte.

Studio Legale Bianucci