Bancarotta impropria da operazioni dolose: Commento alla Sentenza n. 16111 del 2024

La recente sentenza n. 16111 del 2024 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulla configurazione della bancarotta impropria da operazioni dolose. In particolare, la Corte ha stabilito che, per dimostrare tale fattispecie, non è necessario provare il dolo specifico, bensì è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza delle condotte antidoverose.

Il contesto normativo

La legge fallimentare italiana, in particolare l'articolo 223, comma 2, lettera 2, stabilisce le basi per la configurazione della bancarotta impropria. La Corte Costituzionale e la giurisprudenza consolidata hanno contribuito a delineare il quadro normativo attuale. La sentenza in esame si inserisce in un solco già tracciato da precedenti decisioni, come quelle n. 12945 del 2020 e n. 19101 del 2004, che hanno affrontato la tematica del dolo in relazione alle operazioni dolose.

Il significato del dolo generico

Bancarotta impropria da operazioni dolose - Elemento psicologico - Dolo generico relativo alle singole operazioni e prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa - Sufficienza - Causazione dolosa del fallimento - Dolo specifico - Necessità - Fattispecie. Ai fini della configurabilità della la bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. (Nella specie, sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale).

Il concetto di dolo generico si riferisce alla consapevolezza e volontà dell'imputato riguardo alle operazioni effettuate, e alla loro protrazione nel tempo. Questo implica che un imprenditore possa essere ritenuto responsabile per la bancarotta impropria anche in assenza di un intento diretto a causare il fallimento dell'impresa, purché si dimostri che le sue azioni abbiano contribuito a creare una situazione di dissesto prevedibile.

Implicazioni pratiche e giurisprudenziali

Le implicazioni pratiche di questa sentenza sono rilevanti per tutti gli imprenditori e i professionisti del settore. È fondamentale che le scelte gestionali siano improntate a correttezza e trasparenza, evitando comportamenti che possano generare inadempimenti fiscali o previdenziali. La consapevolezza di tali responsabilità è cruciale per prevenire conseguenze legali gravi.

In conclusione, la sentenza n. 16111 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella definizione della responsabilità penale in caso di bancarotta impropria, evidenziando la centralità del dolo generico e la necessità di una gestione trasparente delle imprese.

Studio Legale Bianucci