Analisi della Sentenza n. 16434 del 21/02/2024: Custodia Cautelare per Reati di Partecipazione a Mafie Storiche

La recente sentenza n. 16434 del 21 febbraio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, rappresenta un importante riferimento giuridico in materia di custodia cautelare per reati di partecipazione a associazioni mafiose storiche. La decisione analizza in modo approfondito le condizioni in cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata, fornendo così indicazioni utili per la difesa degli imputati.

Presunzione di Sussistenza delle Esigenze Cautelari

In base all’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, esiste una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di associazione mafiosa. Tuttavia, la sentenza chiarisce che tale presunzione può essere superata solo attraverso specifiche condizioni, ovvero:

  • Il recesso dell'indagato dall'associazione mafiosa;
  • Il completamento dell'attività associativa;
  • Elementi probatori concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari.

È importante notare che il cd. "tempo silente"—ossia il lasso di tempo trascorso dalla condotta di partecipazione all'emissione della misura cautelare—non è sufficiente, da solo, a dimostrare un irreversibile allontanamento dall'associazione. Questo significa che anche un lungo periodo di inattività non può essere considerato una prova definitiva della non appartenenza all’associazione mafiosa.

Il Ruolo del Tempo Silente

La Corte evidenzia che il "tempo silente" deve essere valutato in modo residuale, ovvero come uno dei potenziali elementi da considerare, ma non come unico fondamento per escludere le esigenze cautelari. Altri fattori, come una eventuale collaborazione con le autorità o il trasferimento in un'altra zona, devono essere presi in considerazione per attestare l'effettivo distacco dall'associazione.

Reato ex art. 416-bis, cod. pen. relativo a mafie storiche - Esigenze cautelari - Presunzione relativa di sussistenza - Operatività - Tempo decorso dalla condotta di partecipazione (cd. tempo silente) - Apprezzabilità - Condizioni. In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.

Conclusione

La sentenza n. 16434 del 21 febbraio 2024 rappresenta un punto di riferimento significativo per la giurisprudenza in materia di custodia cautelare. Essa ribadisce l'importanza di un'analisi complessiva e non meramente temporale della condotta degli indagati, sottolineando la necessità di prove concrete per dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari. Questa decisione offre spunti di riflessione per avvocati e operatori del diritto, evidenziando come la difesa debba essere preparata a presentare elementi di prova efficaci per contestare le misure cautelari disposte in contesti di associazione mafiosa.

Studio Legale Bianucci