Commento alla Sentenza n. 15637 del 2024: Sequestro Preventivo e Principio di Proporzionalità

La sentenza n. 15637 del 13 marzo 2024, depositata il 16 aprile 2024, offre importanti spunti di riflessione in materia di misure cautelari, in particolare riguardo al sequestro preventivo impeditivo. Essa, infatti, affronta il delicato equilibrio tra le esigenze di giustizia e la salvaguardia dei diritti individuali, evidenziando il ruolo cruciale del principio di proporzionalità.

Il Principio di Proporzionalità nel Sequestro Preventivo

La Corte ha chiarito che il principio di proporzionalità deve essere applicato non solo nella fase di adozione delle misure cautelari, ma anche durante la loro esecuzione. In particolare, si è pronunciata sull'ordine di sgombero emesso dal pubblico ministero, stabilendo che non è compito del giudice cautelare rivalutare, in assenza di impulso di parte, l'esistenza del "periculum in mora".

  • Sequestro Preventivo Impeditivo: misura adottata per prevenire il compimento di reati o per evitare il pericolo di aggravamento della situazione.
  • Principio di Proporzionalità: la misura cautelare deve essere adeguata e necessaria rispetto all'obiettivo da raggiungere.
  • Ruolo del Giudice: limitato nella rivalutazione delle esigenze cautelari se non sollecitato dalle parti.

Massima della Sentenza e Implicazioni Pratiche

APPLICABILITA' - Esecuzione del sequestro preventivo impeditivo - Ordine di sgombero del pubblico ministero - Principio di proporzionalità - Applicabilità - Condizioni - Potere di rivalutazione officiosa delle esigenze cautelari - Esclusione - Ragioni. In tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalità, applicabile anche nella fase di esecuzione del vincolo mediante l'ordine di sgombero emesso dal pubblico ministero, non comporta, in assenza di impulso di parte, la rivalutazione, da parte del giudice cautelare, della sussistenza del requisito del "periculum in mora", posto che, ove ciò fosse consentito, si determinerebbe una sua indebita invasione in prerogative dell'organo requirente, preposto all'esecuzione del provvedimento.

Questa massima evidenzia l'importanza di mantenere un equilibrio tra le prerogative dell'organo requirente e il ruolo del giudice cautelare, impedendo interferenze ingiustificate. La Corte, richiamando il Nuovo Codice di Procedura Penale, ha posto l'accento sulla necessità di rispettare le condizioni di applicabilità del sequestro preventivo, evitando che il giudice si sostituisca al pubblico ministero nella valutazione delle esigenze cautelari.

Conclusioni

La sentenza n. 15637 del 2024 rappresenta un'importante tappa nella giurisprudenza italiana riguardante il sequestro preventivo. Essa sottolinea la necessità di una chiara delimitazione dei poteri tra le diverse figure coinvolte nel processo penale, garantendo così una maggiore tutela dei diritti dei soggetti coinvolti. L'interpretazione della Corte offre spunti significativi per la pratica legale, ribadendo l'importanza di un approccio proporzionato e rispettoso delle diverse funzioni nel sistema giuridico.

Studio Legale Bianucci