Analisi della Sentenza n. 16315 del 2024: Notifica e Assenza dell'Imputato Residenti all'Estero

La recente sentenza n. 16315 del 10 gennaio 2024, depositata il 18 aprile 2024, pone l'accento su un tema di grande rilevanza nel diritto penale: le modalità di notifica degli atti giudiziari agli imputati residenti all'estero. Questa decisione della Corte di Cassazione si inserisce in un contesto normativo complesso, evidenziando i requisiti necessari affinché possa essere dichiarata l'assenza dell'imputato durante il processo. La Corte ha annullato in parte la decisione della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, chiarendo i limiti della notifica per compiuta giacenza.

Il Contesto Normativo

Secondo l'articolo 169 del codice di procedura penale, la notifica degli atti può avvenire tramite raccomandata. Tuttavia, nel caso specifico, l'imputato M. B. non ha ritirato la raccomandata inviatagli. La Corte ha stabilito che, in assenza di un domicilio dichiarato o eletto nel territorio nazionale, la notifica non può considerarsi sufficiente per dichiarare l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis del codice di procedura penale.

  • Notifica tramite raccomandata informativa
  • Compimento di giacenza
  • Assenza di un domicilio dichiarato

La Massima della Sentenza

Imputato residente all’estero - Raccomandata informativa ex art. 169 cod. proc. pen. - Notifica per compiuta giacenza - Omessa elezione o dichiarazione di domicilio nel territorio nazionale - Notifica dell’atto introduttivo del giudizio presso il difensore di ufficio - Sufficienza ai fini della dichiarazione di assenza - Condizioni. La notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di ufficio, a seguito dell'omesso ritiro da parte dell'imputato residente all'estero della raccomandata inviatagli ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., del perfezionamento di tale notificazione per compiuta giacenza, e della mancanza di un domicilio dichiarato o eletto nel territorio dello Stato, non consente di dichiarare l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis, cod. proc. pen., in difetto di elementi dai quali desumere che egli abbia avuto effettiva conoscenza del processo ovvero se ne sia volontariamente sottratto.

Questa massima sottolinea l'importanza di dimostrare che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del processo o che si è sottratto volontariamente ad esso. La Corte, quindi, ha stabilito che la mera notifica presso il difensore di ufficio non è sufficiente a giustificare la dichiarazione di assenza dell'imputato.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 16315 del 2024 rappresenta un importante chiarimento in materia di notifica e assenza dell'imputato residenti all'estero. La Corte di Cassazione ha ribadito che la protezione dei diritti dell'imputato deve essere garantita anche in un contesto di giurisdizione transnazionale. Questa decisione non solo rafforza i principi di giustizia, ma evidenzia anche la necessità di un adeguato processo di notifica, affinché si possa garantire un equo processo a tutti gli imputati, indipendentemente dalla loro residenza.

Studio Legale Bianucci