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Commento sulla Sentenza n. 15836 del 2023: Dati di geolocalizzazione e diritto alla segretezza

La recente sentenza n. 15836 del 11 gennaio 2023 della Corte di Cassazione getta nuova luce sulla disciplina riguardante l'acquisizione e l'utilizzabilità dei dati di geolocalizzazione contenuti nei tabulati telefonici. In particolare, la Corte ha stabilito che tali dati, ottenuti senza il necessario decreto autorizzativo dell'Autorità giudiziaria, sono considerati affetti da inutilizzabilità patologica, il che solleva interrogativi fondamentali sulla protezione della privacy e la segretezza delle comunicazioni.

La disciplina dei tabulati telefonici

Il riferimento normativo principale è l'art. 132, comma 3 del d.lgs. n. 196 del 2003, il quale stabilisce la necessità di un decreto autorizzativo per acquisire dati di geolocalizzazione. La Corte ha chiarito che la violazione di tale norma comporta l'esclusione dei dati dal giudizio, in quanto lesivi del diritto alla segretezza delle comunicazioni, tutelato dalla Costituzione italiana. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel contesto del giudizio abbreviato, dove la tempestività e la correttezza delle prove sono fondamentali.

  • Prova lesiva della segretezza delle comunicazioni
  • Inutilizzabilità patologica dei dati non autorizzati
  • Rilevanza della protezione dei dati personali

Le ragioni dell'esclusione

La Corte ha motivato la propria decisione sottolineando che l'acquisizione di dati sensibili senza un'adeguata autorizzazione rappresenta una violazione dei diritti fondamentali dell'individuo. In tal senso, la sentenza ribadisce l'importanza di rispettare le procedure previste dalla legge, per garantire l'integrità del processo e la protezione dei diritti delle persone coinvolte.

Tabulati telefonici – Disciplina ex art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003 - Dati di geolocalizzazione – Acquisizione da parte della polizia giudiziaria in assenza del decreto autorizzativo dell’Autorità giudiziaria – Utilizzabilità nel giudizio abbreviato – Esclusione - Ragioni. In tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, non sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i dati di geolocalizzazione relativi a utenze telefoniche o telematiche, contenuti nei tabulati acquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza del decreto di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, in violazione dell'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto prove lesive del diritto alla segretezza delle comunicazioni costituzionalmente tutelato e, pertanto, affette da inutilizzabilità patologica, non sanata dalla richiesta di definizione del giudizio con le forme del rito alternativo.

Conclusioni

La sentenza n. 15836 del 2023 rappresenta un'importante affermazione del principio di legalità e della tutela dei diritti fondamentali. Essa riafferma che la protezione della privacy non può essere trascurata anche nell'ambito delle indagini penali. Per gli avvocati e i professionisti del settore legale, è fondamentale tenere a mente questa sentenza nel momento in cui si valuta l'utilizzabilità delle prove, specialmente in un contesto in cui le tecnologie e i dati personali giocano un ruolo sempre più centrale nelle indagini.