Commento sulla Sentenza n. 14608 del 2023: Porto di Spray Urticante e Differenze Normative

La sentenza n. 14608 del 14 marzo 2023 emessa dalla Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sul tema del porto in luogo pubblico di bombolette contenenti spray urticanti a base di oleoresin capsicum, il principio attivo derivato dalle piante di peperoncino. In particolare, la Corte ha stabilito che il porto di tali spray può configurare una contravvenzione se le circostanze di tempo e luogo dimostrano un utilizzo illecito delle stesse.

Il Contesto Normativo di Riferimento

La legge n. 110 del 1975 disciplina il porto delle armi e degli strumenti atti ad offendere. In particolare, l'art. 4, comma 2, prevede sanzioni per il porto in luogo pubblico di strumenti considerati pericolosi. La Corte ha richiamato anche il codice penale, in particolare l'art. 699, che punisce il porto abusivo di armi. È fondamentale comprendere le differenze tra le due normative, specialmente in relazione al concetto di autodifesa.

Bomboletta contenente “spray” urticante a base di “oleoresin capsicum” - Porto in luogo pubblico - Contravvenzione prevista dall’art. 4, comma 2, l. n. 110 del 1975 - Configurabilità - Condizioni - Contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. - Differenze. Il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" a base di "oleoresin capsicum" (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della "res" a finalità univocamente illecita (nella specie, in danno di soggetti rapinati) e del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico.

Le Condizioni di Configurabilità della Contravvenzione

La Corte ha sottolineato che la detenzione di spray urticanti può configurare una contravvenzione solo se sussistono specifiche condizioni di offensività. È necessario valutare le caratteristiche del contesto in cui avviene il porto, distinguendo tra situazioni di legittima difesa e scenari in cui l'uso dello spray è finalizzato a commettere un reato, come la rapina.

  • Presenza di circostanze di tempo e luogo che suggeriscono un utilizzo illecito.
  • Incompatibilità dell'uso previsto con quello di autodifesa.
  • Accertamento delle caratteristiche di offensività secondo il combinato disposto di leggi e decreti ministeriali.

Conclusioni

La sentenza n. 14608 del 2023 rappresenta un importante precedente in materia di porto di spray urticante. Essa chiarisce che non è sufficiente possedere tali strumenti per giustificarne il porto in pubblico; è necessaria una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto. Questa sentenza invita a una riflessione più ampia sulla legalità e la responsabilità individuale nell'uso di strumenti potenzialmente pericolosi. Pertanto, è essenziale che i cittadini siano informati sui rischi legali associati al porto di tali spray, specialmente in contesti pubblici.

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