Lottizzazione abusiva e confisca: la sentenza n. 44346 del 2024

La sentenza n. 44346 del 14 novembre 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, fornisce importanti chiarimenti sul tema della lottizzazione abusiva e le relative conseguenze in termini di confisca dei beni. In particolare, la Corte ha stabilito che le persone giuridiche proprietarie delle aree abusivamente lottizzate non possono essere considerate terzi estranei al reato, escludendo così la possibilità di beneficiare della confisca.

Il contesto della sentenza

Nel caso specifico, l'imputato, C. F., è stato coinvolto in una situazione di lottizzazione abusiva, che ha portato all'intervento della Corte di Appello di Cagliari. La questione centrale riguardava l'individuazione dei soggetti coinvolti e le loro responsabilità. La Corte ha sottolineato che non possono essere considerati terzi estranei al reato né la persona giuridica proprietaria dell'area abusivamente lottizzata, né quella che si presenta come titolare apparente dei beni. Questa posizione si fonda sulla considerazione che tali entità ricevono vantaggi e utilità derivanti dal reato, configurandosi quindi come parte attiva nel processo di lottizzazione.

La massima della sentenza

Lottizzazione abusiva - Confisca - Soggetti terzi estranei al reato - Individuazione - Persona giuridica proprietaria dell'area ovvero titolare apparente dei beni - Esclusione - Ragioni. In tema di lottizzazione abusiva, non sono terzi estranei al reato, ai fini della confisca, né la persona giuridica proprietaria dell'area abusivamente lottizzata, che riceve i vantaggi e le utilità conseguenti al reato, in quanto normalmente committente degli interventi realizzati e parte dei relativi atti negoziali e di ogni altra attività all'uopo posta in essere, né quella che è titolare apparente di beni, che rappresenta il mero schermo con cui il reo, effettivo proprietario, agisce nel proprio esclusivo interesse, difettando, in entrambi i casi, il necessario requisito della buona fede.

Questa massima evidenzia come la Corte abbia inteso chiarire che la buona fede non possa essere invocata da soggetti che, pur non essendo i diretti autori del reato, traggano comunque vantaggio dalla condotta illecita. L'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei terzi estranei è fondamentale per garantire l'efficacia delle misure di confisca, strumento essenziale per contrastare l'illegalità nel settore edilizio.

Implicazioni e conclusioni

Le implicazioni di questa sentenza sono significative. In primo luogo, essa stabilisce un principio di responsabilità chiaro: chi beneficia di un reato non può rifugiarsi dietro la propria estraneità per evitare conseguenze legali. Inoltre, la sentenza si allinea con il principio di legalità e di lotta all'abusivismo, previsto anche dalla normativa europea e nazionale.

  • Rafforzamento delle misure di confisca.
  • Chiarezza sulla responsabilità delle persone giuridiche.
  • Necessità di valutare la buona fede in contesti complessi.

In sintesi, la sentenza n. 44346 del 2024 rappresenta un passo importante nella lotta contro la lottizzazione abusiva, chiarendo i confini della responsabilità e garantendo che chi trae vantaggio da pratiche illecite non possa sfuggire alle conseguenze delle proprie azioni.

Studio Legale Bianucci