La Sentenza n. 29625 del 2024 e l'Assemblaggio di Prodotti con Marchio Contraffatto

La recente sentenza n. 29625 del 19 aprile 2024 della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti riguardo ai reati contro la fede pubblica, in particolare in merito all'assemblaggio di prodotti recanti marchi contraffatti. Questo tema è di rilevante attualità, soprattutto in un periodo in cui il mercato è invaso da beni di provenienza illecita. Comprendere la distinzione tra i vari articoli del Codice Penale è fondamentale per chiunque operi nel settore legale, commerciale o industriale.

Il Contesto Normativo

La sentenza in oggetto si concentra su due articoli del Codice Penale italiano: l'articolo 473, che punisce l'assemblaggio di prodotti contraffatti, e l'articolo 474, che regola l'introduzione o la vendita di prodotti con marchio non originale. La Corte ha stabilito che l'assemblaggio di parti di un prodotto, come nel caso specifico degli orologi, integra il delitto di cui all'art. 473 e non può essere assorbito nell'illecito di cui all'art. 474.

Assemblaggio di parti di un prodotto recanti marchio contraffatto - Reato di cui all'art. 473, cod. pen. - Configurabilità - Assorbimento nel delitto di cui all'art. 474, cod. pen. - Esclusione. In tema di delitti contro la fede pubblica, l'assemblaggio di parti di un prodotto (nella specie, orologi) recanti marchio contraffatto, volto a creare un nuovo oggetto, a sua volta connotato da falsità del marchio, integra il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. che non può ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 474 cod. pen. poiché questo ha riguardo alla mera introduzione nello Stato o alla messa in vendita di prodotti, recanti un marchio non originale, già completi in ogni loro parte.

Il Significato della Sentenza

Questa sentenza chiarisce un aspetto cruciale: l'assemblaggio di componenti contraffatti non è solo un atto di contraffazione, ma un reato specifico, distinto e autonomo. La Corte ha sottolineato che l'assemblaggio crea un nuovo oggetto, il quale è intrinsecamente caratterizzato dalla falsità del marchio. Questo è importante perché implica che chi assembla parti di prodotti contraffatti è soggetto a sanzioni penali più severe rispetto a chi si limita a vendere o introdurre prodotti già completi e contraffatti.

  • La distinzione tra art. 473 e 474 è cruciale per la qualificazione giuridica dei fatti.
  • Le conseguenze penali variano in base alla tipologia di reato commesso.
  • La giurisprudenza supporta questa interpretazione, come evidenziato da sentenze precedenti.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 29625 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la contraffazione e la tutela della fede pubblica. Essa chiarisce che l'assemblaggio di parti di prodotti contraffatti è un reato a sé stante, non assorbito da altre fattispecie penali. Questo offre un quadro più chiaro agli operatori del diritto e agli imprenditori, sottolineando l'importanza di rispettare le normative vigenti per prevenire sanzioni penali e tutelare la propria attività commerciale.

Studio Legale Bianucci