Intercettazioni Telefoniche: Commento sulla Sentenza n. 26297 del 2024

La recente sentenza n. 26297 del 15 maggio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante riflessione sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche e sul ruolo cruciale dei decreti autorizzativi che ne legittimano l'utilizzo. Questa decisione si inserisce in un contesto giuridico complesso, in cui la tutela dei diritti fondamentali, come il diritto di difesa, si intreccia con le esigenze investigative dello Stato.

Il Contesto della Sentenza

La Corte ha esaminato un caso in cui il pubblico ministero non aveva allegato i decreti autorizzativi relativi alle intercettazioni alla richiesta di applicazione di misure cautelari. In seguito all'impugnazione della misura coercitiva, il tribunale del riesame si è trovato a dover valutare l'efficacia delle intercettazioni stesse. La Corte ha stabilito che la mancata allegazione dei decreti non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare, contrariamente a quanto sostenuto da alcune interpretazioni precedenti.

Il Significato della Massima della Sentenza

Omessa allegazione dei decreti autorizzativi da parte del pubblico ministero - Omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame - Inefficacia della misura cautelare disposta - Esclusione - Inutilizzabilità - Esclusione - Obbligo per il tribunale del riesame di acquisire d'ufficio i decreti - Sussistenza - Fattispecie. In tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del pubblico ministero, dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare e la successiva omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina l'inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., né l'inutilizzabilità delle captazioni, che consegue, invece, all'adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., obbligando, purtuttavia, il tribunale ad acquisire tali provvedimenti a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto richiesta ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva omesso l'acquisizione dei decreti autorizzativi posti a fondamento del provvedimento genetico e di quello reiettivo dell'impugnazione, sull'erroneo rilievo dell'inconferenza della deduzione difensiva, in ragione dell'avvenuta messa a disposizione, da parte del pubblico ministero, dei soli supporti informatici delle captazioni).

Questo passaggio evidenzia l'obbligo del tribunale di acquisire i decreti autorizzativi per garantire il diritto di difesa, anche in assenza della loro allegazione da parte del pubblico ministero. È fondamentale che il tribunale verifichi la sussistenza e la legittimità di tali decreti, poiché la loro mancanza non implica automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma richiede un controllo più approfondito.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 26297 del 2024 rappresenta un passo significativo nella tutela dei diritti degli imputati e nella gestione delle intercettazioni telefoniche. Essa chiarisce che, sebbene l'assenza di decreti autorizzativi possa sembrare una violazione procedurale, non determina automaticamente l'inefficacia delle misure cautelari, a patto che il tribunale sia in grado di verificarne la legittimità. È un importante richiamo all'importanza della formalità e della sostanza nel diritto penale, che deve sempre garantire il bilanciamento tra le esigenze investigative e i diritti fondamentali degli individui.

Studio Legale Bianucci